F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 12 Ottobre 2011 (96) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO CIACCIA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl), Società AS ATLETICO ROMA FC Srl ▪ (nota N°. 1380/002pf11-12/AM/am del 9.9.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 12 Ottobre 2011
(96) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO CIACCIA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl), Società AS ATLETICO ROMA FC Srl ▪ (nota N°. 1380/002pf11-12/AM/am del 9.9.2011).
Con atto del 9 settembre 2011 la Procura federale ha deferito Ciaccia Mario, Presidente dell’AS Atletico Roma FC Srl, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 CGS, per aver sollevato gravi dubbi e sospetti, senza disporre di prova alcuna, sulla correttezza dell'operato di altre Società affiliate alla F.I.G.C. relativamente a fatti assolutamente destituiti di fondamento e per aver usato, in sede di audizione da parte della Procura federale stessa, espressioni lesive dell'onorabilità e della professionalità del Dirigente Federale, Dott.ssa Marinella Conigliaro, già Segretario della Lega Italiana Calcio Professionistico, ritenuta connivente con le Società che avrebbero posto in essere il presunto e infondato illecito; e la Società Atletico Roma FC Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in relazione all'addebito contestato al suo Presidente. Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e ha chiesto l’irrogazione le seguenti sanzioni: mesi 3 (tre) di
inibizione per Ciaccia Mario e ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società AS Atletico Roma FC Srl. Il deferimento è fondato e va conseguentemente accolto. Dalla documentazione in atti risulta che con esposto del 23 giugno 2011 indirizzato alla Lega Pro, erroneamente datato 23 Luglio 2011, il Sig. Mario Ciaccia, Presidente dell'AS Atletico Roma FC Srl, all'epoca militante nella 1^ Divisione della citata Lega, evidenziava "l'opportunità di una immediata verifica della regolare iscrizione ai campionati 2009/10 e 2010/11 delle Società SS Juve Stabia Spa e ASG Nocerina Srl, con particolare riferimento alla validità ed efficacia delle garanzie bancarie rilasciate a favore della Lega Pro" e concludeva chiedendo che copia della relativa documentazione fosse inviata insieme all'esposto alla Procura federale e alla COVISOC per quanto di competenza. Con nota del 27 giugno 2011 il Segretario della Lega ha trasmesso alla Procura federale copia delle garanzie bancarie offerte dalle Società SS Juve Stabia Spa e ASG Nocerina Srl per l'iscrizione ai campionati delle stagioni sportive 2009/10 e 2010/11 con allegate anche le conferme di validità rilasciate dalle banche che avevano prestato fideiussione. In data 20 luglio 2011 il Ciaccia dichiarava al rappresentante della Procura federale che era “evidente e palese che le fideiussioni sembrino irregolari e cito come parte attiva la Dott.ssa Conigliaro che ha inopinatamente accettato delle risposte che comportano grandi e gravi dubbi'” e, invitato a fornire elementi dì certezza circa le sue affermazioni, lo stesso dichiarava "ho fatto l'esposto perché mi sono giunte più voci in cui mi si suggeriva di far controllare le fidejussioni degli ultimi due anni perché irregolari e forse mai regolarmente emesse" senza fornire alcun elemento di riscontro su quanto affermato. La Procura federale ha provveduto alla verifica della regolarità delle contestate fideiussioni bancarie, accertando la assoluta autenticità delle stesse. L'assoluta infondatezza dell'esposto inoltrato alla Lega Pro dall'Atletico Roma, con esplicito invito alla sua trasmissione alla Procura federale, induce quest'Ufficio a ravvisare che la condotta del Sig. Mario Ciaccia, Presidente dell'AS Atletico Roma FC Srl, configura chiara violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 comma 1 CGS, per aver sollevato gravi dubbi e sospetti, senza disporre di prova alcuna, sulla correttezza dell'operato di altre Società affiliate alla F.I.G.C. relativamente a fatti assolutamente destituiti di fondamento e per aver usato, in sede di audizione da parte della Procura federale, espressioni lesive dell'onorabilità del dirigente federale Dott.ssa Marinella Conigliaro, già Segretario della Lega Italiana Calcio Professionistico, ritenuta connivente con le Società che avrebbero posto in essere il presunto e infondato illecito. Ne deriva per la Società AS Atletico Roma FC Srl la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS in relazione a quanto contestato al suo Presidente. Sanzioni congrue risultano essere quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. In accoglimento del deferimento infligge alla AS Atletico Roma FC Srl la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) ed al Sig. Ciaccia Mario quella della inibizione di mesi 3 (tre).
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