F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 12 Ottobre 2011 (11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GIANNATIEMPO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Atletico Nola 1925), Società ASD ATLETICO NOLA 1925 ▪ (nota N°. 263/1491pf10-11/SS/fc del 11.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 12 Ottobre 2011
(11) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GIANNATIEMPO (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Atletico Nola 1925), Società ASD ATLETICO NOLA 1925 ▪ (nota N°. 263/1491pf10-11/SS/fc del 11.7.2011).
La Commissione, letti gli atti relativi all’atto di deferimento in oggetto, osserva: La Procura federale, a seguito di denuncia trasmessa dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio, promuoveva indagini nei confronti del Sig. Savino Alberto, in quanto ritenuto responsabile di violazione dell’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 40 NOIF, perché, quale iscritto negli elenchi degli allenatori dilettanti era stato tesserato quale giocatore con la ASD Atletico Nola, Società militante in serie D e per la quale aveva disputato alcune gare, senza peraltro richiedere la sospensione dall’albo del settore tecnico ma anzi esercitando contestualmente l’attività di allenatore per la ASD Rita Ercolano militante in “Eccellenza”. L’Organo investigativo, concluse le indagini, deferiva il Savino alla Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico e contestualmente avanzava richiesta di deferimento innanzi a questa Commissione del Sig. Giannatiempo Luigi, all’epoca dei fatti presidente della ASD Atletico Nola, Società per la quale il Savino era stato tesserato in qualità di calciatore.
Motivi della decisione
La documentazione acquisita prova con assoluta certezza che il Savino era tesserato con la Società ADS Atletico Nola, militante in serie D ed ha partecipato ad alcune gare (v. distinte di gara), pur essendo contestualmente iscritto nell’albo del Settore Tecnico in qualità di allenatore e che tale mansione ha svolto per conto della ASD Rita Ercolano, militante in eccellenza (v. distinte di gara). Rimane pertanto acclarata la responsabilità del Presidente della ASD Atletico Nola Sig. Giannatiempo Luigi per aver richiesto il tesseramento quale calciatore del Savino senza contestualmente accertarsi che il medesimo avesse inoltrato al settore tecnico domanda di sospensione. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale infligge le sanzioni della inibizione di mesi 1 (uno) per il Sig. Giannatiempo e € 500,00 (€ cinquecento/00) per la Società ASD Atletico Nola.
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