F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 12 Ottobre 2011 (2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DONATO CARRIERO (Presidente della Società ASD Atella M. Vulture, nonché componente del Consiglio direttivo del CR Basilicata LND), GERARDO GRAZIANO (Presidente della Società CS Vultur), Società ASD ATELLA M. VULTURE e CS VULTUR ▪ (nota N°. 97/914pf10-11/GT/dl del 5.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 12 Ottobre 2011
(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DONATO CARRIERO (Presidente della Società ASD Atella M. Vulture, nonché componente del Consiglio direttivo del CR Basilicata LND), GERARDO GRAZIANO (Presidente della Società CS Vultur), Società ASD ATELLA M. VULTURE e CS VULTUR ▪ (nota N°. 97/914pf10-11/GT/dl del 5.7.2011).
Con atto del 5 luglio 2011 la Procura federale ha deferito il Signor Carriero Donato, Presidente dell'ASD Atella M. Vulture, nonché Componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Basilicata LND e il Signor Graziano Gerardo, Presidente del CS Vultur 1921, per rispondere, entrambi, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 1, del codice di GGS, in relazione ai divieti previsti dall'ari 39, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere concordato e definito, con reciproca intesa, il trasferimento del calciatore Di Tolve Pasquale dalla Società CS Vultur 1921 a quella dell'ASD Atella M. Vulture, sulla base della corresponsione della somma di € 2.000,00 (€ duemila/00), a mezzo di assegno bancario, peraltro postdatato, in favore della Società cedente; il Carriero anche per rispondere della violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1, comma 1, del CGS, anche per avere denunciato lo smarrimento di un carnet, contenente alcuni assegni bancari, tra cui quello postdatato dell'importo di € 2.000,00 (€ duemila/00), risultato consegnato, invece, alcuni mesi prima, al Presidente del CS Vultur 1921, Graziano Gerardo, contestualmente alla sottoscrizione della Lista di Trasferimento del calciatore Di Tolve Pasquale, verosimilmente nel tentativo di impedirgli di incassare la relativa somma; e per avere esibito ai verbalizzanti della Procura federale la copia del suddetto assegno con la firma di traenza a suo nome, anziché la copia originale firmata da suo padre Giuseppe; la Società ASD Atella M. Vulture per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente Onorario, Carriero Donato; la Società CS Vultur 1921, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, Graziano Gerardo. All’odierna riunione i Sig.ri Donato Carriero, Gerardo Graziano e le Società ASD Atella M. Vulture e CS Vultur hanno depositato, tramite i propri legali, istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, Sig.ri Donato Carriero, Gerardo Graziano, le Società ASD Atella M. Vulture e CS Vultur, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Donato Carriero, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Gerardo Graziano, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società ASD Atella M. Vulture, sanzione della ammenda di 750,00 (€ settecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 500,00 (€ cinquecento/00); pena base per la Società CS Vultur, sanzione della ammenda di 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 222,22 (€ duecentoventidue/22)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Donato Carriero; ▪ inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Gerardo Graziano; ▪ ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la Società ASD Atella M. Vulture; ▪ ammenda di € 222,22 (€ duecentoventidue/22) per la Società CS Vultur. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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