F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 13 Ottobre 2011 (31) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente della Società Torino Calcio Femminile), Società TORINO CALCIO FEMMINILE ASD ▪ (nota N°. 343/1222pf10-11/MS/AM/vdb del 14.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 13 Ottobre 2011
(31) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente della Società Torino Calcio Femminile), Società TORINO CALCIO FEMMINILE ASD ▪ (nota N°. 343/1222pf10-11/MS/AM/vdb del 14.7.2011).
la Commissione disciplinare;
letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con il rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e l’applicazione al Sig. Salerno Roberto della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione ed alla ASD Torino Calcio Femminile quella dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), mentre il difensore degli incolpati ha invocato il proscioglimento di questi ultimi ed in subordine l’erogazione delle sanzioni minime, osserva quanto segue. L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata in data 15/3/2011 dal Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori alla Procura federale con la quale viene comunicato che la Società deferita stava impedendo, senza giustificato motivo, alla calciatrice Sig.na Carissimi Marta di allenarsi regolarmente insieme alle compagne di squadra. La Procura federale avviava le proprie indagini provvedendo tra l’altro all’audizione di numerosi tesserati, tra cui il Sig. Salerno, Presidente della Società, l’allenatore della prima squadra, la Carissimi e alcune sue compagne di gioco. Dagli accertamenti è emerso che il Salerno, alla luce dei più che negativi risultati fatti registrare in quel periodo dalla compagine di serie A, cercava di ridurre l’ammontare degli emolumenti a suo tempo concordato con le diverse giocatrici, prima invitandole a sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia da lui predisposta, poi invocando l’applicazione dell’art. 6 dell’accordo economico stipulato tra le parti. Essendosi registrato il rifiuto alla predetta sottoscrizione da parte della quasi totalità delle calciatrici interpellate, ed in particolare quello della Carissimi, il Salerno adottava nei confronti di quest’ultima il provvedimento paradisciplinare di divieto di allenarsi con le compagne di squadra, imputandole uno scarso impegno ed in conseguenza un insufficiente rendimento e motivando la sua decisione con la necessità di preservare la squadra e lo spogliatoio dalle intemperanze della Carissimi e dalle negative ripercussioni di esse. In sede di audizione da parte del collaboratore della Procura federale il Salerno ribadiva la sua posizione, mentre la calciatrice confermava il contenuto di un promemoria da lei inviato alla AIC, contestando quanto affermato dalla Società, con particolare riferimento al presunto scarso rendimento, smentito dalle sue ripetute convocazioni nella Nazionale italiana. Sotto il profilo della ricostruzione storica gli altri tesserati ascoltati dalla Procura confermavano le modalità dell’accaduto siccome innanzi succintamente riportate. Le dichiarazioni rese dal deferito stanno a dimostrare il suo particolare accanimento nei confronti della Carissimi, da lui accusata di comportarsi in maniera inadeguata giacchè contestava le decisioni della Società e si rifiutava di accettare la riduzione dei compensi pattuiti. In concreto quindi alla calciatrice non è stato assicurato l’esercizio del suo diritto di ricevere un’adeguata preparazione rapportata al suo potenziale tecnico/agonistico, e ciò senza ragione plausibile. Per giustificare le sue azioni il Salerno ha illegittimamente invocato l’applicazione dell’art. 6 dell’accordo economico stipulato con la calciatrice, ma da un esame anche superficiale di tale norma si evince ictu oculi la sua inconferenza nel caso in esame, regolando la stessa fattispecie del tutto differenti da quella in parola. Tale illecita interpretazione da parte del Presidente della Società non può ritenersi frutto di mero errore, piuttosto indica che la stessa era indirizzata alla ricerca di appigli atti a giustificare le sue decisioni e quindi di addivenire alla rivisitazione delle pattuizioni di natura finanziaria. La Commissione ritiene pertanto che sia stata raggiunta la prova dell’illecito contestato; con la sua condotta il deferito è incorso nella violazione disciplinare prevista dall’art. 91 commi 1 e 2 delle NOIF anche in relazione all’art. 3 del protocollo d’intesa LND/AIC e conseguentemente lo stesso è passibile della sanzione siccome indicata nel dispositivo; dell’illecito deve essere chiamata a rispondere per responsabilità diretta la Società e ciò alla luce della qualifica rivestita dal suo tesserato. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Salerno Roberto la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione ed alla ASD Torino Calcio Femminile quella dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 13 Ottobre 2011 (31) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente della Società Torino Calcio Femminile), Società TORINO CALCIO FEMMINILE ASD ▪ (nota N°. 343/1222pf10-11/MS/AM/vdb del 14.7.2011)."