F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 13 Ottobre 2011 (33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO BIANCUCCI (all’epoca dei fatti, Legale rappresentante della Società Valdelsa F. Colligiana Srl), GIORGIO BRESCIANI (all’epoca dei fatti, Direttore Generale della Società Valdelsa F. Colligiana Srl) Società VALDELSA F. COLLIGIANA Srl ▪ (nota N°. 376/1493pf09-10/AM/ma del 14.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 13 Ottobre 2011
(33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO BIANCUCCI (all’epoca dei fatti, Legale rappresentante della Società Valdelsa F. Colligiana Srl), GIORGIO BRESCIANI (all’epoca dei fatti, Direttore Generale della Società Valdelsa F. Colligiana Srl) Società VALDELSA F. COLLIGIANA Srl ▪ (nota N°. 376/1493pf09-10/AM/ma del 14.7.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 15 luglio 2011, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Fabio Biancucci ed il Signor Giorgio Bresciani, all’epoca dei fatti dirigenti della Valdelsa Colligiana Srl per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS perché in relazione all’articolo 3 dell’Accordo Collettivo tra Allenatori Professionisti e Società Sportive e dell’articolo 8 comma 14 del CGS hanno omesso di depositare presso la competente Lega, entro 5 giorni dalla stipula, il contratto economico perfezionato il 4 gennaio 2010, con il tecnico Maurizio Costantini, impedendo così il rilascio del visto di esecutività dello stesso; nonché la Valdelsa Colligiana Srl per la violazione dell’art. 4, comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascrivibile ai propri legali rappresentanti.
I deferiti non facevano pervenire memorie difensive nei termini previsti.
Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Signor Fabio Biancucci l’inibizione per mesi 3, per il Signor Giorgio Bresciani l’inibizione per mesi 3, per la Valdelsa Colligiana Srl, l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
La Commissione disciplinare, esaminati gli atti, le prove prodotte dalla Procura federale, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue: nel merito si osserva che dall’esame della documentazione allegata al deferimento, in effetti i deferiti hanno omesso di depositare presso la competente Lega, entro 5 giorni dalla stipula, il contratto economico perfezionato il 4 gennaio 2010 con il tecnico Maurizio Costantini, impedendo così il rilascio del visto di esecutività dello stesso. In conclusione, da un attento esame, delle prove prodotte dalla Procura federale, ed all’esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei deferiti per tutte le violazioni indicate dalla Procura federale nel richiamato deferimento.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina a carico dei Signori Fabio Biancucci l’inibizione per mesi 2 (due), per il Signor Giorgio Bresciani l’inibizione mesi 2 (due), per la Valdelsa Colligiana Srl, l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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