F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 13 Ottobre 2011 (498) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDOARDO CASTELLUCCI (calciatore tesserato per la Società ASD Real Celano), MARCELLO PROSIA (Direttore Sportivo della Società ASD Real Celano), EMILIO CAPALDI (Direttore Generale della Società Celano FC Olimpia Srl) Società ASD REAL CELANO e CELANO FC OLIMPIA ▪ (nota N°. 8376/009pf10-11/AM/ma del 6.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 13 Ottobre 2011 (498) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDOARDO CASTELLUCCI (calciatore tesserato per la Società ASD Real Celano), MARCELLO PROSIA (Direttore Sportivo della Società ASD Real Celano), EMILIO CAPALDI (Direttore Generale della Società Celano FC Olimpia Srl) Società ASD REAL CELANO e CELANO FC OLIMPIA ▪ (nota N°. 8376/009pf10-11/AM/ma del 6.5.2011). Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: ▪ il calciatore Edoardo Castellucci tesserato per la Società Real Celano; ▪ Prosia Marcello, direttore sportivo della Real Celano; ▪ Emilio Capaldi, Direttore Generale della FC Olimpia Celano; ▪ la Società ASD Real Celano; ▪ la Società Celano FC Olimpia Srl; per rispondere i primi tre delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 CGS, in relazione agli artt. 96 comma 1 NOIF, e 33 Reg. S.G.S. per avere, in concorso tra loro, mediante un fittizio trasferimento del calciatore Edoardo Castellucci, accettato anche da quest’ultimo, alla Real Celano, per un periodo di tempo assolutamente risibile (dal 29 al 31 agosto 2009), eluso la disposizione di cui all’art. 96 delle NOIF, con lo scopo di limitare il pagamento del premio di preparazione dovuto alla ASD Aquilotti San Rocco con la quale il calciatore Edoardo Castellucci era stato precedentemente tesserato; la Società ASD Real Celano per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio Direttore sportivo con potere di rappresentanza e al proprio tesserato;la Società Celano FC Olimpia per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, in relazione alla condotta ascritta al proprio Direttore Generale con potere di rappresentanza. I difensori dei deferiti Capaldi e Prosia hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti. All’udienza del 13/10/2011 il rappresentante della Procura ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica di otto giornate per Edoardo Castellucci, inibizione di mesi otto per Prosia Marcello e Emilio Capaldi, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società ASD Real Celano e di € 6.000,00 (€ seimila/00) per la Società Celano FC Olimpia Srl. I difensori dei deferiti Prosia e Capaldi e della soc. Celano FC Olimpia si sono riportati alle rispettive memorie difensive e, comunque hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti. Nessuno è comparso per il Castellucci e per la Società Real Celano. Dagli atti del presente procedimento emerge che con raccomandata 27-05-2010 la Società ASD Aquilotti S. Rocco denunciava la mancata corresponsione del premio di preparazione in suo favore riguardante il calciatore Castellucci Edoardo, atteso che, lo stesso calciatore, dopo aver militato nella Società Aquilotti per due stagioni sportive consecutive: 2007-08 e 2008 - 2009 nel settore giovanile, nella stagione successiva 2009-10 approdava al settore giovanile della Celano FC Olimpia Spa, Società iscritta al campionato professionistico 2^ divisione. Nella predetta missiva si evidenziava altresì, che, la Società Aquilotti si era rivolta alla Commissione Premi di Preparazione per ottenere il dovuto riconoscimento inerente alle attività sportive ed educative volte alla crescita del Castellucci, e che la stessa Commissione, in data 19-04-10 aveva respinto il suddetto ricorso, avendo accertato che il calciatore in questione non era vincolato per la Società resistente, ovvero la Celano FC Olimpia Spa, bensì con la Società ASD Real Celano, Società militante nel campionato di 3^ categoria, che aveva trasferito in prestito il predetto calciatore alla Celano Olimpia. Nella stessa nota si rilevava che l’ASD Real Celano non possedeva all’epoca del tesseramento, il settore giovanile, e che, vista l’età del calciatore, nato il 19- 02-’95, alla data del vincolo l’atleta di anni 14 non poteva essere impiegato dalla Società Real Celano, e ciò, conclude la predetta nota, in spregio all’art. 1 del CGS in relazione agli artt. 96, comma 1 NOIF e 33 Reg. S.G.S.. Pertanto la Società Aquilotti chiedeva dichiararsi la responsabilità della Celano FC Olimpia e ASD Real Celano, con conseguente riconoscimento del giusto premio di preparazione. Effettivamente dalla lettura del tabulato storico del calciatore Castellucci Edoardo, nato il 19-02-’95 (matr. 5.323.994), risulta che lo stesso, dopo una militanza nel Settore Giovanile C.R. Abruzzo nella la Società Aquilotti S. Rocco (matr. 600101), in data 29-08-09, veniva vincolato a titolo definitivo per la ASD Real Celano (matr. 600.790) Società di 3^ categoria, e, solo dopo due giorni, in data 31-08-09 veniva trasferito in prestito sino al 30-06-10 alla Celano F.C. Olimpia Srl (matr. 62.999) soc. iscritta alla Lega Professionistica 2^ div.. Come è noto la “ratio” del combinato disposto degli artt. 31, comma 3, e 96 delle NOIF è duplice: da un lato riconoscere, in favore delle Società di “provenienza”, a fronte dell’insussistenza di ogni vincolo, un indennizzo per la “perdita” del tesserato, anche al fine di consentire nuovi investimenti, indispensabili ai fini della cura dei vivai giovanili. Dall’altro evitare, attraverso il divieto di ogni vincolo per il calciatore giovane e la predeterminazione della misura del “premio di preparazione”, che l’attività giovanile sia oggetto di indebite speculazioni. Non c’è dubbio che i deferiti, con la fittizia interposizione della Società Real Celano nel trasferimento del Castellucci dalla Aquilotti alla Celano Olimpia, abbiano inteso eludere tale normativa. Le giustificazioni fornite dagli incolpati sono incredibili ed incoerenti. Perché mai la Real Celano avrebbe tesserato il Castellucci se non era idoneo a partecipare alla categorie di competenza della Società? E cosa mai poteva aver rilevato di nuovo l’allenatore o i dirigenti della Real Celano in quarantotto ore senza averlo mai visto neppure allenarsi? E perché l’Olimpia Celano avrebbe preso in prestito il Castellucci senza visionarlo e senza che neppure il Real Celano l’avesse mai visionato? La risposta può essere una sola: seguendo una prassi antiregolamentare della quale questa Commissione ha, purtroppo, avuto più volte modo di occuparsi, la Real Celano e l’Olimpia Celano hanno posto in essere la classica triangolazione finalizzata a ridurre l’indennizzo da versare alla Società di provenienza. Particolarmente disdicevole è il goffo tentativo di coprire l’illecito messo in atto successivamente all’esposto mediante un vorticoso giro di “liberatorie “ e di ricevute fiscali ogni volta diverse. Tra l’altro che la prima ricevuta della somma di € 1.000,00 (€ mille/00) fosse intestata alla Olimpia Celano dimostra quale fosse la Società interessata ab initio al calciatore e quindi l’effettiva erogatrice della somma. Assolutamente irrilevante è la circostanza che il tesseramento definitivo dopo la stagione di prestito non sia stato perfezionato per motivi formali. In primis l’Olimpia Celano ha effettivamente tentato di tesserare il Castellucci nel 2010-2011 ma in ogni caso questa valutazione ex post, ad oltre un anno dai fatti, era imprevedibile allorché i deferiti posero in essere l’illegittima triangolazione ed è assolutamente irrilevante ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare contestato. Anzi questa circostanza aggrava ulteriormente le conseguenze dannose della condotta antiregolamentare perché impedisce definitivamente qualsiasi rivendicazione economica della Società di provenienza. In ogni caso, come già detto, la ratio della normativa in questa materia non è certo quella di impedire i tesseramenti ma quella di salvaguardare i valori sportivi ed educativi in un settore particolarmente importante e delicato come quello giovanile con la tutela dei giovani calciatori e dei vivai. Risulta pertanto provata la responsabilità dei deferiti per i quali appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: squalifica di 3 (tre) giornate per Edoardo Castellucci, inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno per Prosia Marcello e Emilio Capaldi, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società ASD Real Celano e di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la Società Celano FC Olimpia Srl.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it