F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 13 Ottobre 2011 (65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIER PAOLO PUCCI (all’epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl ▪ (nota N°. 546/905pf 10-11/AM/ma del 21.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 13 Ottobre 2011
(65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIER PAOLO PUCCI (all’epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl ▪ (nota N°. 546/905pf 10-11/AM/ma del 21.7.2011).
Il Deferimento
Con atto del 21 luglio 2011 la Procura federale ha deferito alla scrivente Commissione:
▪ il Sig. Pier Paolo Pucci, presidente della AS Lucchese Libertas Srl;
▪ la AS Lucchese Libertas 1905 Srl;
per rispondere:
- il Sig. Pier Paolo Pucci della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza non consentendo all’Osservatore Arbitrale Sig. Anselmi Davide di accedere allo spogliatoio dello stadio comunale Saltocchio di Ponte a Morano-Lucca in occasione della gara Lucchese-Spal del campionato nazionale “D.Beretti” disputata il 22 gennaio 2011;
- la AS Lucchese Libertas 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio dirigente.
La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini esperite a seguito di segnalazione del Sig. Davide Anselmi, osservatore arbitrale del Comitato regionale A.I.A. Toscana, accertava che al Sig. Anselmi non è stato consentito di accedere agli spogliatoi dello stadio dove è stata disputata la gara Lucchese-Spal del campionato nazionale “D.Beretti” del 22 gennaio 2011, nonostante si fosse espressamente qualificato quale osservatore arbitrale esibendo la relativa tessera federale per un ingiustificato divieto opposto dal dirigente accompagnatore della Lucchese, Sig. Pier Paolo Pucci. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione del 13 ottobre 2011 è presente il rappresentante della Procura federale Avv. Liberati, il quale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti, chiedendo l’irrogazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Pier Paolo Pucci e dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl; nessuno è comparso per le parti deferite.
I motivi della decisione
Dalla documentazione in atti risulta incontestato che il Sig. Pucci, nella qualità di dirigente accompagnatore della AS Lucchese Libertas 1905 Srl, non ha consentito al Sig. Davide Anselmi, osservatore arbitrale del Comitato regionale A.I.A. Toscana, di accedere all’ingresso agli spogliatoi dello stadio dove era stata disputata la gara Lucchese-Spal del campionato nazionale “D.Beretti” del 22 gennaio 2011 (nota Lega Pro, Segreteria del giudice sportivo del 29.1.11; nota 16.3.20011 della Procura federale ed allegati nn. 3, 5 e 6). Emerge, altresì, che il Sig. Pucci non ha fornito alcuna credibile giustificazione del diniego di accesso allo stadio opposto al Sig. Anselmi, essendosi egli limitato a motivare il proprio diniego adducendo l’inverosimile, ed in ogni caso ingiustificabile, circostanza di non aver compreso che il Sig. Anselmi era un osservatore arbitrale A.I.A. nonostante la esibizione della tessera federale attestante la qualifica da parte dell’Anselmi (all. 6 citato). Ne discende, quindi, che il Sig. Pier Paolo Pucci, è responsabile della ingiustificata partecipazione oggetto del deferimento e, conseguentemente, che la AS Lucchese Libertas 1905 Srl è responsabile in via diretta per il fatto ascritto al proprio dirigente.
Il dispositivo
Pertanto la Commissione disciplinare nazionale, accertate le violazioni contestate dalla Procura federale, condanna il deferito Pier Paolo Pucci alla sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno), per responsabilità in via diretta, la AS Lucchese Libertas 1905 Srl alla ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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