F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 13 Ottobre 2011 (533) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE GIANCASPRO (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Samb ora ASD Futsal Riviera Marche) E DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL SAMB ora ASD FUTSAL RIVIERA MARCHE (nota n. 8911/722pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 13 Ottobre 2011 (533) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE GIANCASPRO (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Samb ora ASD Futsal Riviera Marche) E DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL SAMB ora ASD FUTSAL RIVIERA MARCHE (nota n. 8911/722pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, • rilevato che, con atto del 19 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Michele Giancaspro, Presidente della Società ASD Futsal Samb, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A) 7. del Comunicato Ufficiale n.798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; • rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 800,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; • rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta, d’importo pari ad € 8.000,00; • rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Michele Giancaspro, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 800,00; • rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; • ritenute congrue le richieste della Procura Federale; • ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Sig. Michele Giancaspro l’inibizione di mesi 1 (uno) e alla Società ASD Futsal Samb ora ASD Futsal Riviera Marche l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).
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