F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 13 Ottobre 2011 (541) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO BOCCIA (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Gruppo Sportivo ISEF ora ASD Orange Passion), ANTONIO CONZA (Consigliere e Legale rappresentante della Soc. ASD Gruppo Sportivo ISEF ora ASD Orange Passion) E DELLA SOCIETA’ ASD GRUPPO SPORTIVO ISEF ora ASD ORANGE PASSION (nota n. 8860/727pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 13 Ottobre 2011 (541) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO BOCCIA (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Gruppo Sportivo ISEF ora ASD Orange Passion), ANTONIO CONZA (Consigliere e Legale rappresentante della Soc. ASD Gruppo Sportivo ISEF ora ASD Orange Passion) E DELLA SOCIETA’ ASD GRUPPO SPORTIVO ISEF ora ASD ORANGE PASSION (nota n. 8860/727pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011). Con provvedimento del 19.5.2011, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: 1) il sig. Antonio Boccia, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Soc. ASD Gruppo Sportivo ISEF; 2) il sig. Antonio Conza, Consigliere e Legale rappresentante della Società ASD Gruppo Sportivo ISEF della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione alla lettera A) punti nn. 3, 4, 5, 6 e 7 (Campionato Nazionale di Serie A2) del CU n. 798 del 18.6.2010 della Divisione Calcio a Cinque, per non aver depositato, presso la Segreteria nei termini stabiliti dal CU (12.7.2010 ore 18,00), documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, pari ad € 250,00, documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, pari ad € 6.000,00, documentazione attestante il pagamento dell’assicurazione dei tesserati, pari ad € 2.000,00, documentazione attestante il pagamento dell’acconto spese per attività nazionale e organizzazione, pari ad € 4.000,00, e fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza al 31.7.2011, di importo pari ad € 8.000,00; 3) la Società ASD Gruppo Sportivo ISEF per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. All’odierna riunione i Sig.ri Antonio Boccia e Antonio Conza hanno depositato, tramite il proprio legale, istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i sigg. Antonio Boccia e Antonio Conza, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per entrambi i deferiti, sanzione della inibizione per giorni 70, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 47)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per la sola Società. Rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione alla Società della sanzione dell’ammenda di € 4.000,00; che la Società ha concluso chiedendo il proscioglimento e, in subordine, una sanzione ridotta in relazione alla teoria dell’accorpamento concernente gli addebiti in esame; ritenuta congrua la richiesta della Procura Federale in quanto l’addebito mosso alla Società deferita risulta documentalmente provato e comunque non sufficientemente contestato dalla stessa; P.Q.M. Dispone l’applicazione della inibizione per giorni 47 (quarantasette) ai sigg. Antonio Boccia e Antonio Conza. Infligge alla Società ASD Gruppo Sportivo ISEF ora ASD Orange Passion l’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00).
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