F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 13 Ottobre 2011 14) RICORSO DEL CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO FURLAN CLAUDIO, IN ORDINE ALLA GARA BENEVENTO/VIAREGGIO DEL 12.2.2011, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 13 Ottobre 2011 14) RICORSO DEL CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO FURLAN CLAUDIO, IN ORDINE ALLA GARA BENEVENTO/VIAREGGIO DEL 12.2.2011, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) Con ricorso ritualmente proposto la Società Calcio Portogruaro Summaga ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore Furlan Claudio e della ricorrente, ha irrogato allo stesso, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00. Con i motivi scritti la ricorrente, rilevando la sua totale estraneità in ordine alla condotta illecita posta in essere dal suo tesserato il quale aveva agito a titolo personale ed a completa insaputa della Società, si è limitata a richiedere la riduzione della sanzione pecuniaria irrogatale dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Osserva preliminarmente questa corte che il Furlan Claudio all’epoca dei fatti tesserato per la società Calcio Portogruaro Summaga, era stato deferito dal Procuratore Federale per la violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S., per aver violato il dovere di informare, senza indugio, la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti concernenti la gara Benevento/Viareggio del 13.2.2011. Al Furlan, all’inizio del dibattimento di 1° Grado è stata, ex art, 23, comma 1 e 2, irrogata, su sua istanza, la sanzione della squalifica di mesi sei, cosi definendo il procedimento a suo carico. Alla seduta del 18.8.2011 fissata davanti alla C.G.F. – Sez. Unite -, sono comparsi il Procuratore Federale il quale ha chiesto il rigetto ed il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi iscritti, concludendo in conformità. Ciò premesso ritiene questa Corte che, ferma restando la responsabilità oggettiva della ricorrente per la violazione ascritta al Furlan, il gravame proposto può essere accolto in considerazione della inadempienza limitata ad un’unica gara (Benevento/Viareggio del 13.2.2011) riducendo, in accoglimento della conclusione cosi come formulata, l’entità della sanzione pecuniaria rideterminandola nella misura di € 10.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di Verona ridetermina l’ammenda inflitta in € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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