F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 18 Ottobre 2011 (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO SCOTTI (Agente di calciatori), DANIELE CASIRAGHI (calciatore attualmente tesserato Tritium Calcio 1908 Srl) ▪ (nota N°. 823/1889 pf10-11/GR/mg del 4.8.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 18 Ottobre 2011 (86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO SCOTTI (Agente di calciatori), DANIELE CASIRAGHI (calciatore attualmente tesserato Tritium Calcio 1908 Srl) ▪ (nota N°. 823/1889 pf10-11/GR/mg del 4.8.2011). Con atto del 4.8.2011, la Procura federale ha deferito: ▪ il Sig. Paolo Scotti, Agente di Calciatori, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, così come integrato dall’art. 19, comma 6, del vigente Regolamento Agenti e in relazione all’art. 3, comma 1, del vigente Regolamento Agenti, per avere acquisito con lettera raccomandata del 29.3.2011, in spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva cui deve essere improntato anche l’agire proprio di ciascun Agente di Calciatori, il mandato di rappresentanza del calciatore Daniele Casiraghi al fine di curarne gli interessi in eventuali e future trattative dirette alla stipula di contratti di prestazione sportiva con Società di calcio professionistiche, benché costui non avesse al momento del costituito rapporto, ancora lo status di “professionista” quale previsto e disciplinato dagli artt. 28 e 33, comma 2, NOIF; ▪ il Sig. Daniele Casiraghi, calciatore, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 28 e 33, commi 2 e 3, NOIF per aver, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva cui deve essere uniformato l’agire di ogni soggetto operante in ambito federale, all’atto del conferimento del mandato di rappresentanza all’Agente di Calciatori Sig. Paolo Scotti, dichiarato falsamente, con la sottoscrizione dell’apposito modulo ufficiale recante la specifica indicazione della qualifica di “calciatore professionista” del soggetto conferente l’incarico, di essere in possesso dello status di “professionista” quale previsto e disciplinato dagli artt. 28 e 33, commi 2 e 3, NOIF. All’inizio della riunione odierna i Signori Paolo Scotti e Daniele Casiraghi, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente Ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Paolo Scotti e Daniele Casiraghi, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Paolo Scotti, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Daniele Casiraghi, sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 18 (diciotto);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con Ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi 4 (quattro) al Signor Paolo Scotti; ▪ squalifica per giorni 18 (diciotto) al Signor Daniele Casiraghi; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it