F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 18 Ottobre 2011 (92) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI ABBATE (iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi) Società AC LEGNANO Srl ▪ (nota N°. 956/921 pf10-11/AM/ma dell’11.8.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 18 Ottobre 2011 (92) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI ABBATE (iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi) Società AC LEGNANO Srl ▪ (nota N°. 956/921 pf10-11/AM/ma dell’11.8.2011). Con atto dell’11.8.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Luigi Abbate, iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per rispondere delle violazioni previste dagli artt. 30 Nuovo Statuto FIGC e 15 CGS in quanto, sottraendosi al vincolo di giustizia di cui alla stessa norma, ha adito direttamente l’AGO promuovendo, prima, ricorso per sequestro poi RG 10236/10 Tribunale di Milano – Sez. Lavoro in data 4.11.2010, e, successivamente, in data 15.11.2010, atto di esecuzione di sequestro conservativo presso terzi in danno della Soc. AC Legnano Srl, senza essere stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale. Il Sig. Abbate è chiamato anche a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 94 NOIF, per non aver notificato alla lega di competenza l’azione promossa dinanzi all’AGO. Destinataria del deferimento è altresì la AC Legnano Srl per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS, per la violazione ascritta al suo tesserato. Il Sig. Abbate, con memorie tempestivamente depositate, ha contestato non i fatti ma la ritenuta natura illecita degli stessi, lamentando, per un verso, la inesistenza di organi federali aventi poteri analoghi al Giudice dell’esecuzione civile o comunque a conoscere di domande cautelari, di talché le proprie ragioni di credito sarebbero state definitivamente pregiudicate dall’impossibilità di porre in essere qualsiasi tipo di azione coattiva, soprattutto alla luce dello stato di conclamata insolvenza nel quale versava il Legnano all’epoca dei fatti, per un altro, l’applicabilità anche ai direttori tecnici, in via analogica, dell’art. 94 bis NOIF, per un altro ancora, l’insussistenza delle condizioni per poter essere ritenuto assoggettato alle prescrizioni di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC, per la messa in liquidazione della Società che avrebbe determinato ipso facto la revoca dell’affiliazione, e, infine, per la insussistenza dell’obbligo di notifica di cui all’art. 94 NOIF. Alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e per l’applicazione della sanzione al Sig. Abbate della inibizione per mesi 13 (tredici) e alla Legnano Srl dell’ammonizione. Il Sig. Abbate, invece, ha concluso per il proscioglimento. Il deferimento è infondato e, pertanto, va rigettato. L’art. 30, comma 3, Statuto F.I.G.C. chiarisce che il vincolo di giustizia resta operativo sinché non siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, devoluti, in via ultimativa, all’Alta Corte di Giustizia del CONI ed al TNAS. Prosegue la norma chiarendo che non sono soggette alla cognizione delle due Corti “le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali”. Di conseguenza, ad avviso di questa Commissione, dovendo ritenersi esauriti i gradi interni, il Sig. Abbate aveva diritto di rivolgersi all’AGO senza il preventivo esperimento della richiesta di deroga, tanto più alla luce del recente orientamento della Corte Costituzionale (sent. n. 49/2011). Anche la richiesta di incolpazione ai sensi dell’art. 94 NOIF va disattesa, in quanto l’obbligo di comunicazione postula il ricorso all’AGO in forza di scritture private o accordi vietati dalle norme federali. Alla dichiarazione di infondatezza del deferimento nei confronti del Sig. Abate segue quella nei confronti della Soc. AC Legnano Srl, tanto più in ragione dello svincolo del tesseramento dello stesso Sig. Abbate deliberato autoritativamente dal Presidente federale, in forza dell’art. 110 NOIF, con provvedimento pubblicato su C.U. 69/A del 6.8.2010, quindi in epoca antecedente ai fatti contestati. P.Q.M. Rigetta il deferimento.
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