F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 18 Ottobre 2011 (54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO INGARGIOLA (Arbitro fuori quadro, appartenente all’organo Tecn. ORT della Sezione AIA di Marsala), MELCHIORRE CREMONA (dirigente della Società Mazara Calcio ASD, quale vice Presidente), PAOLO TERRAMAGRA (all’epoca dei fatti consigliere della Società Mazara Calcio ASD), Società MAZARA CALCIO ASD ▪ (nota N°. 491/356 pf10-11/AM/ma del 20.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 18 Ottobre 2011
(54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO INGARGIOLA (Arbitro fuori quadro, appartenente all’organo Tecn. ORT della Sezione AIA di Marsala), MELCHIORRE CREMONA (dirigente della Società Mazara Calcio ASD, quale vice Presidente), PAOLO TERRAMAGRA (all’epoca dei fatti consigliere della Società Mazara Calcio ASD), Società MAZARA CALCIO ASD ▪ (nota N°. 491/356 pf10-11/AM/ma del 20.7.2011).
In data 20 Luglio 2010 la Procura federale ha disposto il deferimento di:
▪ Sig. Ingargiola Pietro, arbitro fuori quadro, appartenete all’Organo Tecnico, OTR della sez. A.I.A. di Marsala in merito alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS per aver tenuto una condotta contraria all’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ed ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo stazionato all’interno del recinto di giuoco nel corso della gara Mazara-Cittanova del 25.09.2010, nonostante non fosse autorizzato né avesse titolo per ivi permanere, disattendendo l’invito dell’arbitro ad allontanarsi ma limitandosi solamente a spostarsi in altra zona sempre all’interno del recinto di giuoco ed ivi permanendo sino alla fine della gara.
▪ Sig. Cremona Melchiorre, dirigente, vice Presidente, della Società sportiva Mazara Calcio ASD, in merito alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS perché in occasione della gara Mazara-Cittanova del 25.09.2010, Campionato Interregionale – serie D girone I – non ha fatto rispettare l’invito del direttore di gara di allontanare dal recinto di giuoco il Sig. Ingargiola Pietro, persona non autorizzata ad ivi stazionare, disinteressandosi né curando altresì di vigilare e di accertarsi che il predetto fosse effettivamente uscito dal recinto di giuoco, con conseguente violazione delle prescrizioni dell’art. 66 delle NOIF che detta precise disposizioni circa le persone ammesse nel recinto di giuoco in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti; nonché per la violazione dell’art. 1 comma 3 CGS per non essersi presentato alla convocazione del Collaboratore della Procura federale;
▪ Sig. Terramagra Paolo, al momento dei fatti consigliere della Società sportiva Mazara Calcio ASD – dirigente accompagnatore, in merito alla violazione di cui all’art. 1, comma 3, del CGS, per non essersi presentato alla convocazione del Collaboratore della Procura federale;
▪ la Società sportiva Mazara Calcio ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, addebitata ai propri dirigenti. All’udienza odierna il rappresentante della Procura federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per Ingargiola: 3 mesi di sospensione;
- per Cremona: 6 mesi di inibizione;
- per Terramagra: 3 mesi di inibizione;
- per la Società sportiva Mazara Calcio ASD: ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00). Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante e alla documentazione depositata in giudizio. Dagli atti acquisiti alla presente procedura, risulta provato:
- che il Sig. Ingargiola nel corso del secondo tempo della gara Mazara-Cittanova del 25.9.2010, nonostante non fosse autorizzato né avesse titolo per ivi permanere, stazionava all’interno del recinto di giuoco;
- che il Sig. Ingargiola abbia disatteso l’invito dell’arbitro Sig. Tiziano Reni (sez. AIA di Pistoia) ad allontanarsi, limitandosi solamente a spostarsi in altra zona sempre all’interno del recinto di giuoco e ivi permaneva sino alla fine della gara.
- che il Sig. Cremona Melchiorre (dirigente-addetto all’arbitro del Mazara Calcio) non provvedeva a far uscire il Sig. Ingargiola dal recinto di giuoco - disinteressandosi né curando altresì di vigilare e di accertarsi che il predetto fosse effettivamente uscito dal recinto di giuoco, nonostante lo specifico invito del direttore di gara Sig. Reni – e accettando che l’Ingargiola si spostasse soltanto di qualche metro rispetto alla sua posizione iniziale
- che il Sig. Terramagra non rispondeva alla convocazione per rendere le dichiarazioni richieste dalla Procura federale.
Tutto quanto sopra accertato, le difese presentate nell’interesse dei deferiti, quantunque
valutate, non possono essere accolte e questa Commissione disciplinare ritiene quindi
integrate le fattispecie oggetto di deferimento e ascritte ai soggetti deferiti.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare dichiara responsabili i soggetti deferiti per le violazioni ascritte e per l’effetto infligge le seguenti sanzioni:
- a Pietro Ingargiola: 15 (quindici) giorni di sospensione;
- a Melchiorre Cremona: 3 (tre) mesi di inibizione;
- a Paolo Terramagra: 3 (tre) mesi di inibizione;
- alla Società sportiva Mazara Calcio ASD: ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
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