F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 18 Ottobre 2011 (67) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LYS GOMIS (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società AS Casale Calcio Srl) ULISSE SAVINI (Agente di calciatori), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 547/1188 pf10-11/AM/ma del 21.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027 del 18 Ottobre 2011
(67) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LYS GOMIS (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società AS Casale Calcio Srl) ULISSE SAVINI (Agente di calciatori), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 547/1188 pf10-11/AM/ma del 21.7.2011).
Con atto del 21.7.2011, la Procura federale ha deferito:
▪ il Sig. Gomis Lys, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società AS Casale Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 16, comma 3, Regolamento Agenti calciatori per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver sottoscritto un incarico ad altro agente di calciatori in pendenza di validità di altro accordo preesistente, con il Sig. Claudio Sclosa;
▪ la Società Casale Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 2, CGS per la violazione disciplinare ascritta al suo tesserato;
▪ il Sig. Ulisse Savini, agente di calciatori, per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS in relazione all’art. 16, co. 3, Regolamento Agenti, avendo ottenuto dal calciatore Lys Gomis procura a rappresentarlo quando questi aveva in precedenza conferito procura – regolarmente depositata – ad altro agente e per aver omesso la normale diligenza di accertarsi se il calciatore avesse conferito procura ad altro agente All’inizio della riunione odierna il Signor Lys Gomis e la Società AS Casale Calcio Srl, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente Ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Lys Gomis e la Società AS Casale Calcio Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Lys Gomis, sanzione della squalifica di giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 10 (dieci); pena base per la Società AS Casale Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 900,00 (€ novecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 600,00 (€ seicento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con Ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito nei confronti dell’altra parte deferita. il Sig. Savini, tempestivamente e nelle forme previste, ha respinto qualsiasi tipo di addebito deducendo che il pressoché contestuale conferimento dei due incarichi poteva aver determinato disguidi in ordine alla loro registrazione per i quali la stessa Commissione Agenti, interpellata telefonicamente tra il 10.2.10 e il 15.2.2010, aveva assicurato informalmente che non ne risultava depositato altro. Alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Sig. Savini della sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00). Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto. È indubbio che il Sig. Lys Gomis ebbe a sottoscrivere due distinti incarichi professionali, il primo, in data 2.2.2011, in favore del Sig. Claudio Sclosa, depositato l’8.2.2011, il
secondo, in data 15.2.2011, in favore del Sig. Ulisse Savini, depositato il 21.2.2011. Le deduzioni difensive di quest’ultimo, comunque smentite dalla progressione cronologica dei depositi, rimangono mere prospettazioni di parte sia perché non c’è prova del periodo e della stessa effettuazione degli accertamenti finalizzati alla inesistenza di precedenti mandati sia perché, laddove avvenuti i contatti informali con la segreteria della Commissione Agenti, ipoteticamente tra il 10.2.2010 (per quanto emergerebbe dalle dichiarazioni del deferito) e il 15.2.2011 (data della sottoscrizione della procura), gli stessi sarebbero comunque successivi alla data di deposito della procura rilasciata in favore del Sig. Sclosa. Peraltro, l’eventuale esistenza di problematiche legate alla registrazione degli incarichi, ipotizzata nel periodo tra il deposito del primo e il conferimento del secondo, non poteva far ritenere esentato il Savini dall’effettuazione di un ulteriore accertamento al momento del deposito del proprio. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ squalifica per giorni 10 (dieci) al Signor Lys Gomis;
▪ ammenda di € 600,00 (€ seicento/00) alla Società AS Casale Calcio Srl.
Infligge al Sig. Savini la sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00).
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