F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011 (512) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO PEDONE (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. Bisceglie Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ BISCEGLIE CALCIO A 5 (nota n. 8752/719pf10-11/LG/AM/pp del 17.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011
(512) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO PEDONE (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. Bisceglie Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ BISCEGLIE CALCIO A 5 (nota n. 8752/719pf10-11/LG/AM/pp del 17.5.2011).
La CO.VI.SO.D. in data 21/22 dicembre 2010 segnalava alla Procura Federale che la società Bisceglie Calcio a 5 non aveva depositato entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2010 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco di cui al CU Divisione Calcio a 5 n. 798 cpv. A) punto 9 del 18 giugno 2010, contenente l’elencazione degli adempimenti dovuti dalle società per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie A Calcio a 5 stagione sportiva 2010/2011. La Procura Federale, rivelato che, a mente del CU di che trattasi, l’inosservanza del termine del 12 luglio 2010 costituiva illecito disciplinare, come tale sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento e con l’inibizione ai sensi dell’art. 10 comma 3 bis, ha deferito a questa Commissione il sig. Eugenio Pedone, quale presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante della società Bisceglie Calcio a 5 e la stessa società Bisceglie Calcio a 5, per rispondere quanto al primo della violazione dei doveri sanciti dall’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione alla lettera A) punto 9 del CU 798/18 giugno 2010 Divisione Calcio a 5 LND, quanto alla società per la responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS per gli addebiti contestati al legale rappresentante. Alla riunione odierna, nel mentre nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato deduzioni a difesa, la Procura Federale ha chiesto con l’accoglimento del deferimento l’applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi 1(uno) a carico del sig. Pedone e l’ammenda di € 1.000,00(Euro mille//zerozero) a carico della società. La Commissione, rilevato che le parti deferite non hanno contestato il deferimento e che l’illecito deve presumersi effettivamente compiuto attesi gli accertamenti della CO.VI.SO.D., da quest’ultima relazionati alla Procura Federale; considerato che ai sensi dell’art. 10 comma terzo bis, in vigore dal 1° luglio 2010, “la società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni” e che in tali casi i dirigenti, i tesserati della società, i soci e non soci di cui all’art. 1 comma 5 CGS, qualora ritenuti responsabili, sono sottoposti alla sanzione della inibizione e della squalifica (art. 10 comma 3 bis cpv 10 CGS); considerato infine che la sanzione a carico del sig. Pedone appare equa e che la sanzione a carico della società rappresenta il minimo edittale di cui al richiamato CU n. 798/2010 (€ 1.000,00 per ogni inadempimento), P.Q.M. infligge al sig. Eugenio Pedone l’inibizione di mesi 1 (uno) ed alla società Bisceglie Calcio a 5 l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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