F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011 (539) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CERVIGNI (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. US ACLI S. Giuseppe C/5 Jesi) E DELLA SOCIETA’ US ACLI S. GIUSEPPE C/5 JESI (nota n. 8864/729pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011
(539) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CERVIGNI (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. US ACLI S. Giuseppe C/5 Jesi) E DELLA SOCIETA’ US ACLI S. GIUSEPPE C/5 JESI (nota n. 8864/729pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che, con atto del 19 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Francesco Cervigni, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società U.S. ACLI S. Giuseppe C/5 Jesi, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione alla lettera A), punto n.10 ed alla lettera C) punto n.1 del CU n.798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della copia del verbale dell’assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2010/2011 e l’elenco dei Soci della Società mediante estratto del libro soci e/o in alternativa tramite dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Francesco Cervigni della sanzione del’inibizione per mesi uno e giorni dieci ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00;
rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Francesco Cervigni l’inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) ed alla Società U.S. ACLI S. Giuseppe C/5 Jesi l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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