F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011 (540) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO DE PASQUALE (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. Licogest Vibo Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ LICOGEST VIBO CALCIO A 5 (nota n. 8858/725pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011 (540) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO DE PASQUALE (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. Licogest Vibo Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ LICOGEST VIBO CALCIO A 5 (nota n. 8858/725pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011). Con provvedimento del 23 maggio 2011 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Fabio De Pasquale, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società LIcogest Vibo Calcio a 5, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione alla lettera A) punti nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 (Campionato nazionale di serie A2) del Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver depositato, presso la segreteria della Divisione Calcio a Cinque, nei termini stabiliti dal Comunicato Ufficiale (12 luglio 2010 ore 18,00) la documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, pari ad euro 250,00, documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, pari ad euro 6.000,00, documentazione attestante il pagamento della assicurazione dei tesserati, pari ad euro 2.000,00, documentazione attestante il pagamento dell’acconto spese per attività nazionale e organizzazione, pari ad euro 4.000,00, fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza al 31.07.2011, di importo pari ad euro 8.000,00 e documentazione attestante la disponibilità di un impianto di giuoco omologato dotato dei requisiti previsti dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, del Regolamento LND e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque; b) la società Licogest Vibo Calcio a 5, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. I soggetti deferiti hanno omesso di fare pervenire nei termini memorie difensive. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al sig. Fabio De Pasquale, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società Licogest Vibo Calcio a 5, l’inibizione per giorni mesi 2 e giorni 20; b) alla società Licogest Vibo Calcio a 5, l’ammenda di euro 4.800,00. Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, valutato anche il comportamento processuale dei deferiti i quali, omettendo di fare pervenire memorie difensive, hanno, di fatto, rinunciato a dimostrare un diverso svolgimento dei fatti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto. I deferiti, nel termine consentito dal Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, vale a dire entro le ore 18,00 del giorno 12 luglio 2010, non hanno depositato la documentazione attestante la documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, pari ad euro 250,00, documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, pari ad euro 6.000,00, documentazione attestante il pagamento della assicurazione dei tesserati, pari ad euro 2.000,00, documentazione attestante il pagamento dell’acconto spese per attività nazionale e organizzazione, pari ad euro 4.000,00, fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza al 31.07.2011, di importo pari ad euro 8.000,00 e documentazione attestante la disponibilità di un impianto di giuoco omologato dotato dei requisiti previsti dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, del Regolamento LND e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque. In considerazione di quanto sopra, tenuto anche conto del comportamento processuale delle parti le quali, come innanzi detto, hanno rinunciato a versare in atti una qualsiasi giustificazione per il gran numero di inadempimenti ravvisabili in capo alla società deferita rispetto a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, anche alla luce dei diversi inadempimenti appena sopra menzionati, il deferimento in discussione non potrà non essere accolto. In merito alle sanzioni da applicare questa Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: a) al sig. Fabio De Pasquale, l’inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); b) alla società Licogest Vibo Calcio a 5 l’ammenda di € 4.800,00 (quattromilaottocento/00).
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