F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011 (542) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO BRUGNOLETTI (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Imm. Casaluna Orte C/5 ora ASD Orte C/5), LUCIANO NESTA (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Imm. Casaluna Orte C/5 ora ASD Orte C/5), DIEGO BACCHIOCCHI (Cassiere del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Imm. Casaluna Orte C/5 ora ASD Orte C/5) E DELLA SOCIETA’ ASD IMM. CASALUNA ORTE C/5 ora ASD ORTE C/5 (nota n. 8866/731pf10-11/LM/AM/pp del 19.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028 del 20 Ottobre 2011 (542) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO BRUGNOLETTI (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Imm. Casaluna Orte C/5 ora ASD Orte C/5), LUCIANO NESTA (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Imm. Casaluna Orte C/5 ora ASD Orte C/5), DIEGO BACCHIOCCHI (Cassiere del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Imm. Casaluna Orte C/5 ora ASD Orte C/5) E DELLA SOCIETA’ ASD IMM. CASALUNA ORTE C/5 ora ASD ORTE C/5 (nota n. 8866/731pf10-11/LM/AM/pp del 19.5.2011). Con provvedimento del 23 maggio 2011 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Massimiliano Brugnoletti, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Imm. Casaluna Orte C/5, il sig. Luciano Nesta, Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Imm. Casaluna Orte C5 ed il sig. Diego Bacchiocchi, Cassiere del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Imm. Casaluna Orte C/5, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, del C.G.S., in relazione alla lettera B1), punto n. 1 (Campionato nazionale di Serie B) del Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver depositato, presso la segreteria della Divisione Calcio a Cinque, nei termini stabiliti dal Comunicato Ufficiale (12 luglio 2010 ore 18,00) comunicazione del competente Comitato, attestante la inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di società, della FIGC, della LND e delle Leghe; b) la società ASD Imm. Casaluna Orte C/5 per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. I soggetti deferiti hanno, nei termini, fatto pervenire una memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al sig. Massimiliano Brugnoletti, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società Imm. Casaluna Orte C/5, l’inibizione per mesi uno; b) al sig. Luciano Nesta, Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società Imm. Casaluna Orte C5, l’inibizione per mesi uno; c) al sig. Diego Bacchiocchi, Cassiere del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società Imm. Casaluna Orte C5, l’inibizione per mesi uno; d) alla società Imm. Casaluna Orte C5, l’ammenda di € 500,00. Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, presa in considerazione anche la memoria difensiva fatta pervenire nei termini dai soggetti deferiti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione. I deferiti, nel termine consentito dal Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, vale a dire entro le ore 18,00 del giorno 12 luglio 2010, non hanno depositato presso la segreteria della Divisione Calcio a Cinque la comunicazione del competente Comitato attestante la inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di società, della F.I.G.C., della LND e delle leghe. Le argomentazioni sostenute nella memoria difensiva non valgono a far venire meno la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine all’inadempimento loro contestato. Se da un lato risponde difatti al vero la circostanza per cui la società A.S.D. Imm. Casaluna Orte C5 ha adempiuto correttamente al proprio dovere, regolarizzando ogni situazione debitoria presso gli uffici del Comitato Regionale Umbria attraverso il versamento della somma di euro 35,39, dall’altro, senza dubbio alcuno, la stessa non ha tempestivamente depositato nei modi e nei termini stabiliti dal predetto C.U. la certificazione attestante l’inesistenza di posizioni debitorie. Che poi ciò si sia verificato perché l’addetto del Comitato Regionale, onde evitare superflui invii di documentazione e per agevolare la celerità dell’iter, pur essendosi offerto di inviare egli stesso l’attestato di inesistenza di situazioni debitorie nei termini previsti dal C.U. 798 del 18 giugno 2011, non abbia poi effettivamente adempiuto, ciò nulla rileva ai fini dell’accertamento dell’illecito disciplinare. In merito alle sanzioni da applicare questa Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni: a) ai sigg. Massimiliano Brugnoletti, Luciano Nesta e Diego Bacchiocchi l’inibizione per mesi 1 (uno) ciascuno; d) alla società ASD Imm. Casaluna Orte C5 ora ASD Orte C/5 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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