COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 1 della A.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.07 del 03.08.2011 (squalifica del calciatore Capitano BATTAGLIA Giovanni fino al 30 giugno 2013, in luogo degli autori materiali dell’atto di violenza subito dall’arbitro nel corso della gara del 21.05.2011 Soriano 2010 – ACD Piscopio, campionato di 3^Categoria Play Off).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n. 1 della A.C.D. PISCOPIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.07
del 03.08.2011 (squalifica del calciatore Capitano BATTAGLIA Giovanni fino al 30 giugno 2013, in luogo degli autori
materiali dell’atto di violenza subito dall’arbitro nel corso della gara del 21.05.2011 Soriano 2010 – ACD Piscopio,
campionato di 3^Categoria Play Off).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
premesso in fatto;
che con provvedimento del 6 giugno 2011, pubblicato nel comunicato ufficiale n. 156 del 9 giugno 2011, questa Commissione
Disciplinare Territoriale ha riunito i reclami Nr. 149 e 150, ha rigettato il reclamo in merito alla punizione sportiva della perdita della
gara del 21 maggio 2011 con il risultato di 0-3 ed in merito all’esclusione della stessa dal prosieguo della fase finale dei Play-Off; ed
ha rimandato ogni decisione per le singole posizione dei tesserati all’esito dell’audizione del direttore di gara nella seduta del 4 luglio
2011;
che in data 4 luglio 2011, la Commissione Disciplinare Territoriale ha sentito il direttore di gara, sig. Gervasi Carlo, arbitro della
sezione AIA di Cosenza, il quale dichiarava di non essere certo che alcuni dei giocatori indicati nel referto di gara e,poi, squalificati,
avessero partecipato all’azione violenta nei suoi confronti, aggressione commessa, comunque, a suo dire, da almeno quattro o
cinque calciatori del Piscopio;
che, in ogni caso, lo stesso direttore di gara ha confermato di aver riconosciuto tra gli aggressori il calciatore Cutrulla Giuseppe e
non gli altri calciatori nel numero complessivo di quattro o cinque;
che, a seguito di tale audizione e di quanto emerso, la Commissione Disciplinare Territoriale ha accolto parzialmente il reclamo,
rinviando il fascicolo, per i fatti relativi agli atti di violenza da parte dei calciatori nei confronti dell'arbitro, all'individuazione degli altri
calciatori della Società Piscopio ed ad ogni provvedimento dovuto nei confronti del capitano della squadra, al Giudice Sportivo
Territoriale competente;
che il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, con provvedimento di cui al C.U. n. 7 del 3/8/2011,
ha squalificato il calciatore Battaglia Giovanni, in qualità di capitano della Società Piscopio, fino al 30/6/2013 in luogo degli autori
materiali degli atti di violenza subiti dall'arbitro;
che avverso tale decisione, la Società ACD Piscopio ha proposto reclamo, ritenendo la sanzione inflittagli ingiusta, immotivata e
nulla; con l’impegno, per il tramite del proprio capitano, a riferire i fatti a sua conoscenza per indicare i responsabili degli incidenti;
CONSIDERATO
che in data 26/9/2011 questa Commissione Disciplinare Territoriale ha sentito il il Sig. Battaglia, il quale, alle domande poste, ha così
testualmente risposto:” Non sono in grado di individuare altri calciatori, oltre quelli già squalificati e riconosciuti dall'arbitro, che hanno
preso parte all'aggressione al direttore di gara”;
che allo stato degli atti, nel corso dell’intero procedimento che ci occupa, considerati, in particolare, gli atti della precedente fase
dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, i calciatori già squalificati per la Società Piscopio sono Lo Schiavo Gaetano e
Fortuna Antonino (per i quali in precedenza non è stato presentato alcuno reclamo) e il Sig. Giuseppe Cutrulla, riconosciuto dal
direttore di gara in fase di audizione, mentre per gli altri (quattro o cinque in totale) riferiti aggressori non è stato in grado di indicarne
i nomi;
che, il calciatore Battaglia Giovanni è stato squalificato dal GS in forza del disposto dell'art. 3, comma 2 CGS, che recita
testualmente: “Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in
danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra, non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere
esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore del fatto”;
che, in ogni caso, a seguito di quanto dichiarato dal capitano Battaglia Giovanni, non sono emersi fatti nuovi né sono stati individuati
gli altri calciatori tesserati della Società Piscopio autori degli atti di violenza nei confronti del direttore di gara;
che la sanzione irrogata dal GST al capitano dell’ ACD Piscopio appare congrua ed adeguata in relazione ai fatti accaduti;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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