COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo nr.02 della Società SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (ammenda di € 1.000,00 e DIFFIDA, inibizione del dirigente PALAZZO Riccardo a svolgere ogni attività fino al 28.09.2011, squalifica dell’allenatore BACILIERI Cesare fino al 21.12.2011, squalifica del calciatore FISCHETTI Antonio per due gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo nr.02 della Società SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (ammenda di € 1.000,00 e DIFFIDA, inibizione del dirigente PALAZZO Riccardo a svolgere ogni attività fino al 28.09.2011, squalifica dell’allenatore BACILIERI Cesare fino al 21.12.2011, squalifica del calciatore FISCHETTI Antonio per due gare effettive). COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA preliminarmente, ai sensi dell'art. 45, comma 3, CGS, si dichiara inammissibile il reclamo per la inibizione a carico del Presidente, Palazzo Riccardo, fino al 28/9/2011 e per la squalifica per due gare effettive del calciatore Fischetti Antonio, non essendo impugnabili i provvedimenti di inibizione di dirigenti inferiori ad un mese e le squalifiche per i calciatori fino due giornate effettive. Per il resto, ritenuto che risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 45, comma 3, CGS, avverso la inibizione a carico del Presidente, Palazzo Riccardo, fino al 28/9/2011 e la squalifica per due gare effettive del calciatore Fischetti Antonio; in parziale accoglimento del reclamo riduce l’AMMENDA ad € 650,00(seicentocinquanta/00) e conferma la DIFFIDA, riduce la squalifica fino al 24 OTTOBRE 2011 per l’allenatore BACILIERI Cesare; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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