COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo n.3 della Società LOCRI A.C. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (ammenda di € 1.000,00 e DIFFIDA).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo n.3 della Società LOCRI A.C. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (ammenda di € 1.000,00 e DIFFIDA). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico della società reclamante, ed, in particolare, che non può essere imputato alla società ospite di aver consentito l'ingresso da porte lasciate aperte ad estranei sul terreno di gioco e negli spogliatoi, questi ultimi protagonisti della successiva rissa, essendo responsabilità della società ospitante ai sensi dell’art.4, comma 4 C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad € 650,00 confermando la DIFFIDA; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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