COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo n.5 della Società A.S. SERSALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (punizione sportiva della gara Sersale – Rossanese dell’ 11.09.2011 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Falcone Francesco).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 13/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo n.5 della Società A.S. SERSALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (punizione sportiva della gara Sersale – Rossanese dell’ 11.09.2011 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore Falcone Francesco). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la posizione irregolare del calciatore Falcone Fabrizio nella gara in epigrafe per non aver scontato un residuo di due giornate di squalifica inflittegli nella precedente stagione nel campionato Allievi. La reclamante si duole argomentando, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso di primo grado presentato dall’ASD Rossanese per violazione dell’art. 46 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, quindi l’erronea valutazione nel merito. Ritiene la reclamante che nel caso di specie vada applicato il 1° comma dell’art. 46 del C.G.S. che impone il preannuncio del reclamo nelle 24 ore successive alla gara alla gara. Tale prima doglianza non merita pregio in quanto nel caso che occupa (posizione irregolare di tesserato) la norma da applicarsi è quella contenuta nel comma 3 del citato articolo che non impone l’obbligo di preannuncio del reclamo ma esclusivamente il rispetto del termine perentorio di sette giorni dalla disputa della gara per la proposizione del ricorso (addirittura presentato nelle ventiquattrore successive alla gara). Passando al merito, la A.S. Sersale contesta l’interpretazione che il giudice di primo grado ha dato della norma di riferimento, cioè l’art.22 comma 6 del C.G.S.. Il citato articolo recita “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del settore giovanile e scolastico di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1, e 11.3”. La reclamante interpreta tale norma rifacendosi al criterio della separazione delle competizioni, sancito dalla Corte Federale, in virtù del quale si tende a far in modo che la squalifica venga scontata in competizioni omogenee (tipologicamente corrispondenti) a quelle in cui il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato - ritenendo che il Falcone doveva e poteva scontare la squalifica residua nel campionato Juniores (cui lo stesso è facoltato a partecipare) in quanto torneo tipologicamente equiparabile a quello, Allievi, in cui ha subito la squalifica; e conforta tale argomentazione riportandosi a quella parte del dettato normativo che fa riferimento nell’indicare il torneo cui far scontare la sanzione - alla nuova categoria di appartenenza del Settore Giovanile e Scolastico. Ma tale interpretazione in astratto condivisibile è erroneamente adottata nel caso di specie in quanto il torneo Juniores non rientra tra le competizioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico e non è, pertanto, equiparabile al torneo Allievi. La norma non può che essere interpretata nel senso che la squalifica sia scontata in gare ufficiali della prima squadra. Una diversa interpretazione, del resto, lascerebbe al pieno potere discrezionale della società di appartenenza la scelta delle gare in cui far scontare la sanzione, con l’ulteriore anomalia derivante dal fatto che il calciatore potrebbe disputare gare (di prima squadra) nonostante la pendenza a suo carico di sanzioni da scontare in gare di competizioni (nel caso che occupa Juniores), queste si omogenee, in quanto organizzate entrambe dal Comitato Regionale della L.N.D.. Il reclamo è pertanto da rigettare. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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