COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo n.4 della Società A.S.D. AMARONI 08 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (squalifica del calciatore RUGGERO Francesco fino al 21.11.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo n.4 della Società A.S.D. AMARONI 08 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (squalifica del calciatore RUGGERO Francesco fino al 21.11.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante, che ha insistito per la riduzione della squalifica, per i motivi di cui al reclamo; espone quanto segue: appare conforme a giustizia ridurre la squalifica. Dal referto arbitrale si evince che il calciatore Ruggiero Francesco si è reso responsabile di avere proferito ripetute offese all'indirizzo dell'arbitro, ma non minacce, come invece è scritto nel provvedimento del giudice sportivo. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore RUGGIERO Francesco a TRE giornate effettive; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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