F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29 del 24.10.2011 (5) – RICORSO DEL SIG. MARIO ROSSI (Designatore arbitri Calcio a 5 del CRA Campania) AVVERSO DELIBERA CDT presso il CR Campania, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – C.U. N°. 4 del 7.7.2011 ▪ (nota N°. 4833/91pf10-11/AM/ma del 24.1.2011). (7) – RICORSO DELLA SIG.RA NUNZIA ILARIA PRIMICILE (A.E. della Sezione AIA di Torre del Greco) AVVERSO DELIBERA CDT presso il CR Campania, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – C.U. N°. 4 del 7.7.2011 ▪ (nota N°. 4833/91pf10-11/AM/ma del 24.1.2011). (6) – RICORSO DELLA SIG. GIOVANNI VITOLO FERRAIOLI (A.E. della Sezione AIA di Castellammare di Stabia) AVVERSO DELIBERA CDT presso il CR Campania, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – C.U. N°. 4 del 7.7.2011 ▪ (nota N°. 4833/91pf10-11/AM/ma del 24.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29 del 24.10.2011 (5) – RICORSO DEL SIG. MARIO ROSSI (Designatore arbitri Calcio a 5 del CRA Campania) AVVERSO DELIBERA CDT presso il CR Campania, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - C.U. N°. 4 del 7.7.2011 ▪ (nota N°. 4833/91pf10-11/AM/ma del 24.1.2011). (7) – RICORSO DELLA SIG.RA NUNZIA ILARIA PRIMICILE (A.E. della Sezione AIA di Torre del Greco) AVVERSO DELIBERA CDT presso il CR Campania, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - C.U. N°. 4 del 7.7.2011 ▪ (nota N°. 4833/91pf10-11/AM/ma del 24.1.2011). (6) – RICORSO DELLA SIG. GIOVANNI VITOLO FERRAIOLI (A.E. della Sezione AIA di Castellammare di Stabia) AVVERSO DELIBERA CDT presso il CR Campania, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - C.U. N°. 4 del 7.7.2011 ▪ (nota N°. 4833/91pf10-11/AM/ma del 24.1.2011). Letti i ricorsi in appello proposti dal Sig. Rossi Mario, all’epoca dei fatti Designatore degli Arbitri del Calcio a Cinque del C.R.A. Campania, della Sig.ra Primicile Nunzia Ilaria, Arbitro effettivo regionale C5 della Sez. di Torre del Greco, e del Sig. Vitolo Ferraioli Giovanni, Arbitro effettivo regionale C5 della Sez. di Castellammare di Stabia, il primo avverso la inibizione inflittagli per mesi quattordici, gli altri due avverso la inibizione loro rispettivamente inflitta per mesi sette, sanzioni, quelle indicate, rese con delibera della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Campania del 20.06.2011, pubblicata sul C.U. n. 4 del 7.07.2011, con la quale sono stati ritenuti tutti responsabili delle violazioni ascritte, precisamente, la Primicile ed il Vitolo, per essere venuti meno al loro dovere di veridica e precisa refertazione, mentre, per quanto concerne il Rossi, per essere stato presente, senza averne titolo, nello spogliatoio dei Direttori di Gara prima della gara stessa, e per avere tenuto un comportamento non probo ostentando un tteggiamento polemico e stizzoso nell’accesa discussione tenuta col Presidente della Società ASD US San Gregorio; ed ancora, tutti e tre, per aver eluso di dire la verità in molti punti delle dichiarazioni rese al Collaboratore federale. Esaminati gli atti ed i documenti; ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale, il quale si è rimesso al giudizio della C.D.N. in ordine alla entità delle sanzioni, richiamando, al riguardo, le richieste formulate in primo grado; ascoltato, altresì, il rappresentante degli appellanti, il quale si è riportato alle già rassegnate conclusioni chiedendone l’integrale accoglimento; tanto sopra premesso, questa C.D.N. ritiene di non poter condividere le argomentazioni poste a sostegno dell’atto di gravame, quantomeno con riferimento alla richiesta di proscioglimento dei tre deferiti. Invero, dall’accertamento operato dalla Procura federale e dalla conseguente ricostruzione della vicenda, cui ha aderito in pieno la Commissione disciplinare territoriale, emerge con sufficiente chiarezza e certezza la responsabilità degli odierni appellanti limitatamente alla contestazione “di aver eluso di dire la verità …………………… al Collaboratore federale”. In particolar modo, a parere di questa Commissione, non appare dubitabile: - che il Sig. Rossi, il giorno della gara, e prima che la stessa avesse inizio, si trovasse all’interno dello spogliatoio con i due arbitri (circostanza, al contrario, negata dai tre deferiti); - che, sul punto, le dichiarazioni rese dai due Commissari di Campo, Signori Di Maria Nunzio e Del Regno Matteo, sono da ritenersi sostanzialmente coincidenti, a differenza di quelle dei ricorrenti, non sempre convergenti, e nel loro insieme parzialmente in contrasto con le dichiarazioni dei primi. Al contrario, la contestazione relativa all’atteggiamento assunto nella circostanza dal Rossi, non sembra meritevole di accoglimento, stante, quel giorno, una situazione di tale difficoltà ambientale, da non poter pretendere, dal detto dirigente arbitrale, un comportamento che non fosse in linea con il proprio dovere di proteggere i due arbitri. Tutto quanto sopra esposto, porta ad escludere un proscioglimento dei deferiti, ma, certamente, induce a rivedere la misura della pena, la quale, in considerazione delle argomentazioni svolte, può essere ridotta, per tutti, nell’ambito del presofferto. P.Q.M. In parziale riforma della delibera impugnata, ridetermina le sanzioni limitandole alla data del 24.10.2011.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it