F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29 del 24.10.2011 (93) – RICORSO DELLA SOCIETÁ ASD GRACCIANO AVVERSO DELIBERA CDT presso il CR Toscana, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – C.U. N°. 6 del 28.7.2011 ▪ (nota N°. 9188/601pf09-10/SP/blp del 30.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29 del 24.10.2011
(93) – RICORSO DELLA SOCIETÁ ASD GRACCIANO AVVERSO DELIBERA CDT presso il CR Toscana, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - C.U. N°. 6 del 28.7.2011 ▪ (nota N°. 9188/601pf09-10/SP/blp del 30.5.2011).
La Procura federale con atto del 30.05.11 ha deferito alla C.D.T. Toscana:
• il Sig. Ciardiello Michele Presidente ASD Gracciano contestandogli la violazione dell’art. 1/1 e 10/2 CGS per avere, in violazione dell’art. 40/3 NOIF avanzato richiesta di tesseramento in deroga del calciatore Madonna Vittorio e per avere prodotto, al fine di conseguire lo scopo di cui innanzi, documentazione falsa;
• la ASD Gracciano per la violazione dell’art. 4/1 e 2 CGS per responsabilità diretta e oggettiva con riferimento alla condotta del Presidente e dello stesso calciatore Madonna. La C.D.T. presso il C.R. Toscana ha comminato al Sig. Ciardiello Michele la sanzione della inibizione per 2 anni e alla ASD Gracciano la penalizzazione di 4 punti da scontare nel Campionato Giovanissimi Provinciali s.s. 2011/2012 e l’ammenda di € 8.000,00. Al calciatore Vittorio Madonna è stata applicata la squalifica per due giornate per intervenuto patteggiamento ai sensi dell’art. 23. La decisione è stata pubblicata sul C.U. n. 6 del 28.07.11 ed è stata comunicata a mezzo R.A.R. alla Società in data 25.08.11. Avverso la decisione della C.D.T. hanno proposto appello, la Società ASD Gracciano in persona del Presidente pro-tempore Sig.ra Cacia Alessandra e il Sig. Ciardiello Michele con ricorso a ministero del difensore avv.to Fabio Giotti trasmesso a mezzo fax in data 26 agosto 2011. I ricorrenti fondano la impugnativa sulle motivazioni: - Eccessiva afflittività della sanzione inflitta a Ciardiello Michele; Il ricorrente argomenta della eccessività della pena in considerazione del fatto che il giovane calciatore non sarebbe stato mai tesserato, non avrebbe disputato alcuna gara, con ciò non apportando alcun vantaggio alla associazione e, per quanto di attinenza del suo accudimento, avrebbe ricevuto attenzioni costanti e assidue. La violazione, pertanto, sarebbe stata “di natura solo formale e non sostanziale”. - Eccessiva afflittività delle sanzioni inflitte alla ASD Gracciano; La Società rileva la inapplicabilità della penalizzazione di 4 punti in classifica con la analoga argomentazione del mancato tesseramento del minore da parte della Società e con il conseguente mancato vantaggio nei confronti degli altri competitori del Campionato. In relazione invece all’ammontare dell’ammenda la ricorrente ne rileva la sproporzione rispetto al livello dilettantistico di militanza della Società. - Valutazione comparativa di sanzioni inflitte in altri procedimenti; A sostegno delle svolte motivazioni, vengono riportate alcune altre decisioni pronunziate, anche da questa Commissione disciplinare, riguardanti fatti e circostanze che, a parere delle parti ricorrenti, avrebbero valenza analoga alla fattispecie in esame. - Sanzioni accessorie a carico della ASD Gracciano; In via complementare, la ricorrente Società segnala le preclusioni in cui incorrerebbe per effetto della comminata sanzione, quali pene accessorie, come la impossibilità a partecipare ai campionati Allievi e Giovanissimi Regionali per la inibizione per almeno 12 mesi continuativi inflitta ad un dirigente della Società oppure la esclusione dal Campionato Regionale nel quale la squadra è stata sanzionata con più di tre punti di penalizzazione in classifica. In conclusione sia per il Sig. Ciardiello che per la ASD Gracciano, il Procuratore richiede la riduzione delle sanzioni rimettendosi per la quantificazione alla discrezionalità della Commissione. Premesso quanto innanzi la Commissione, rilevato che la indagine svolta dalla Procura federale ha accertato in maniera incontestabile, con esplicito riconoscimento degli stessi interessati, che il Sig. Ciardiello Michele, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Gracciano, ha prodotto artificiosamente falsa documentazione al fine di indurre in errore l’Ufficio Tesseramenti e conseguire in violazione della normativa (CGS e NOIF) il tesseramento in deroga del calciatore Madonna Vittorio, all’epoca minore di anni 14; osserva, le argomentazioni svolte dai ricorrenti in merito alle diverse gradualità delle sanzioni con riferimento al grado di militanza delle Società e della serie di Campionato di appartenenza sono destituite di ogni fondamento e risultano lontane ed estranee allo spirito informativo della Federazione e all’indirizzo di questa Commissione uniformemente improntato a tutelare i giovani da ogni situazione di rischio e a scongiurare ogni tentativo di profitto da commercializzazione da parte di singoli e da parte delle Società. È scopo precipuo della Federazione e, soprattutto della Lega Dilettantistica, la formazione culturale e sportiva dei giovani atleti secondo l’imprescindibile precetto dettato dall’art. 1 CGS a tutti i tesserati, di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, comunque riferibile all’attività sportiva”. In virtù di questo principio fondatore generale, gli Organi Federali sono obbligati a controllare il processo evolutivo dei giovani ai quali le Società devono assicurare la conservazione delle condizioni ambientali più possibilmente analoghe a quelle di origine e provenienza sostituendosi, per tale scopo, nel ruolo genitoriale. Il CGS prevede una gradualità di irrogazione delle sanzioni in considerazione della natura dei principi violati e della condotta dell’incolpato affidandosi, per la misura, alla equità del Giudice. In questa valutazione rientrano la intenzionalità dell’operato, il fine perseguito e il bene violato. La fattispecie in esame dunque presenta aspetti di particolare rilievo in relazione ai presupposti di cui innanzi dal momento che:
a) il Sig. Ciardiello, incorso nelle stesse violazioni per comportamenti analoghi, era già stato sanzionato con la inibizione per anni 3 con decisione della C.D.T. (C.U. n. 28 del 18.10.2010, confermata dalla decisione C.U. n. 57 C.D.N.), con ciò comprovandosi l’attività operativa non occasionale dell’incolpato;
b) lo scopo evidente di profitto per commercializzazione, era perseguito con l’impiego di strumenti artificiosamente predisposti ad indurre in errore l’Ufficio preposto alla regolarizzazione del tesseramento;
c) l’attività era specificamente interessata all’acquisizione nella compagine societaria, di atleti minori ai quali non venivano assicurate dalla Società le garanzie di accoglienza e accadimento prescritte. Le considerazioni innanzi svolte inducono ad una valutazione dell’operato del dirigente aggravato dalla recidività del comportamento, che esclude non solo il carattere di occasionalità, ma anche la assenza di intenzionalità, connessa altresì con la età minorile dell’atleta e con l’acquiescienza della Società. Per quanto innanzi argomentato, ritiene questa Commissione equa e congrua la sanzione inflitta al Sig. Michele Ciardiello, mentre in riferimento alla sola ammenda inflitta alla Società ASD Gracciano, la sanzione va ridotta all’importo indicato in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso per quanto di riferimento all’operato del dirigente Michele Ciardiello al quale, per l’effetto, conferma l’inibizione per anni 2 (due); in parziale accoglimento del ricorso avanzato nell’interesse dell’ASD Gracciano, riduce l’ammontare dell’ammenda a € 4.000,00 (€ quattromila/00) e conferma la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2011-2012 nel campionato di competenza. Nulla per la tassa.
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