F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.30 del 24.10.2011 (125) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), UMBERTO GIANATTI (Amministratore Delegato con poteri di Legale rappresentanza della Società Savona 1907 FBC Spa), Società SAVONA 1907 FBC Spa ▪ (N°.1981/862 pf 11-12/SP/blp del 6.10.2011).

(125) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa), UMBERTO GIANATTI (Amministratore Delegato con poteri di Legale rappresentanza della Società Savona 1907 FBC Spa), Società SAVONA 1907 FBC Spa ▪ (N°.1981/862 pf 11-12/SP/blp del 6.10.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno per i Signori Andrea Pesce, Umberto Gianatti e per la Società 1 (uno) punto di penalizzazione; udito altresì il difensore dei deferiti Sig.ri Andrea Pesce, Umberto Gianatti e Savona 1907 FBC Spa(d’ora in avanti, anche detta la “Società” ovvero il “Savona, che ha concluso per il proscioglimento, osserva quanto segue. Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Andrea Pesce (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società), il Sig. Umberto Gianatti (all’epoca dei fatti, Amministratore Delegato con poteri di legale rappresentanza della Società) ed il Savona, per rispondere, rispettivamente: - i Sig.ri Pesce e Gianatti, della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 5), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2011, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IVA relativi al periodo di imposta dell’anno 2009; - la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti pro tempore. I deferiti si sono costituiti depositando memoria e documenti, con cui hanno chiesto, in via principale, il proscioglimento e, in via subordinata, l’applicazione della sanzione nel minimo edittale. Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate ai Sig.ri Pesce e Gianatti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito. In particolare, a nulla può valere l’eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti, secondo cui il periodo di imposta sarebbe stato erroneamente considerato. Come noto, il periodo d’imposta, con riferimento all’IVA, è annuale, ed è considerato con riferimento all’anno solare. Il che dimostra la fondatezza della contestazione sollevata. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congruo infliggere quelle richieste dalla Procura federale. P.Q.M. accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, infligge ai Sig.ri Andrea Pesce e Umberto Gianatti la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno e alla Società Savona 1907 FBC Spa quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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