DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 12/10/2011 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo MEZZOLARA – REAL RIMINI SITI FC SRL GARA DELL’ 8 OTTOBRE 2011:
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°14 del 12/10/2011
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
Decisioni del Giudice Sportivo
MEZZOLARA – REAL RIMINI SITI FC SRL GARA DELL’ 8 OTTOBRE 2011:
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società REAL RIMINI SITI entro il tempo regolamentare di attesa;
- rilevato altresì che con nota fax dell’ 11/10/2011 la società REAL RIMINI SITI ha fatto presente che la mancata partecipazione alla gara è dipesa da cause di forza maggiore;
- considerato che la comunicazione della causa di forza maggiore non è stata tempestivamente preannunciata ai sensi dell’art. 29 comma 4 lett. b del C.G.S.;
- visti gli art.17 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F.;
P.Q.M.
delibera:
1) di comminare alla società REAL RIMINI SITI la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di E.1.000 quale prima rinuncia.
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