F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.31 del 27.10.2011 (119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GARZELLI (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa), Società AS Bari Spa • (nota n°. 1929/60pf 11-12/SP/blp del 4.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.31 del 27.10.2011 (119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GARZELLI (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa), Società AS Bari Spa • (nota n°. 1929/60pf 11-12/SP/blp del 4.10.2011). Il deferimento Con atto del 4/10/2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) il Dott. Claudio Garzelli per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3 del CGS, in relazione al titolo I, paragrafo IV, lettera a, punto 1a, del comunicato ufficiale n. 158/A del 29/4/2911, per non aver pagato, entro il 24/6/2011, i debiti sportivi nei confronti della FIGC, della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e nei confronti della AS Livorno Calcio Srl e Torino FC Spa; B) la AS Bari Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Dott. Claudio Garzelli e la Società AS Bari Spa hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Dott. Claudio Garzelli e la Società AS Bari Spa, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Dott. Claudio Garzelli, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società AS Bari Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 13.000,00 (€ tredicimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 4 (quattro) per il Dott. Garzelli; ▪ ammenda di € 13.333,34 (€ tredicimilatrecentotrentatre/34) per la Società AS Bari Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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