DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 5/10/2011 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA: ATLETICO AREZZO – SANSOVINO DEL 25 SETTEMBRE 2011
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 5/10/2011 CAMPIONATO SERIE D
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA: ATLETICO AREZZO - SANSOVINO DEL 25 SETTEMBRE 2011
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.C. SANSOVINO,
osserva
il reclamo è fondato.
Risulta in maniera incontrovertibile dal referto arbitrale che, nel corso del secondo tempo, a seguito
della sostituzione del calciatore Crescenzo Daniele (classe 1993) con il calciatore Nofri Roberto
(classe 1991), la A.S.D. ATLETICO AREZZO ha disputato alcuni minuti della gara, fino cioè al 38° del
secondo tempo, con i seguenti calciatori "giovani":
Galasso Pierpaolo, classe 1991
Nofri Roberto, classe 1991
Pucci Valerio, classe 1993
Bozzoni Matteo, classe 1993, con la conseguente violazione del disposto di cui al comunicato n. 1 del
Comitato Interregionale che fissa i limiti di età dei calciatori "giovani".
La A.S.D. ATLETICO AREZZO ha infatti schierato in campo, per alcuni minuti della gara, soltanto un
calciatore classe 1992 ed un calciatore classe 1993 in luogo di un calciatore classe 1991, due
calciatori classe 1992 ed un calciatore classe 1993.
La violazione della summenzionata norma comporta a carico della A.S.D. ATLETICO AREZZO la
sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5 del C.G.S..
P.Q.M.
1) Il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. SANSOVINO, infligge alla
A.S.D. ATLETICO AREZZO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.
2) Di non addebitare la tassa di reclamo