F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.31 del 27.10.2011 (122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), Società US SIRACUSA Srl • (nota n°. 2003/70pf 11- 12/SP/blp del 6.10.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.31 del 27.10.2011 (122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Siracusa Srl), Società US SIRACUSA Srl • (nota n°. 2003/70pf 11- 12/SP/blp del 6.10.2011). Con provvedimento del 6 ottobre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il Sig. Luigi Salvoldi, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Siracusa Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per non avere depositato, entro il termine del 30 giugno 2011, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IVA relativi al periodo di imposta dell’anno 2009 e IRAP relativo al periodo di imposta 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009; b) la Società Unione Sportiva Siracusa Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. Nei termini consentiti nessuna memoria difensiva è stata fatta pervenire dai soggetti deferiti. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) per il Sig. Luigi Salvoldi, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Siracusa Srl, l’inibizione per mesi 6 (sei); b) per la Società US Siracusa Srl la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel corso del campionato 2011/2012. Per le parti deferite sono comparsi gli Avvocati Chiacchio e Cozzone, i quali hanno chiesto il proscioglimento delle medesime parti, depositando, senza l’opposizione della Procura, in quanto dalla stessa ritenuti ininfluente l’estratto di ruolo emesso da Equitalia Sud Spa, riferito alla Società deferita. Motivi della decisione L’esame degli atti del procedimento disciplinare in questione e la valutazione delle prove raccolte e prodotte dalla Procura federale consentono di ritenere fondato il deferimento in oggetto che, pertanto deve essere accolto. Le circostanze contestate dalla Procura federale al Signor Luigi Salvoldi, nella sua qualità, ed alla Società US Siracusa Srl sono ampiamente comprovate dalla documentazione versata in atti dalla quale, senza ombra di dubbio, si evince la circostanza per cui la Società deferita non ha depositato entro il termine essenziale del 30 giugno 2011 la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IVA relativi al periodo di imposta dell’anno 2009 e IRAP relativo al periodo di imposta 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009, violando in tal modo il disposto del Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011. Lo stesso documento (allegato n. 2 nel fascicolo d’ufficio) con cui, in data 7 luglio 2011, protocollo n. 3077, il Sig. Luigi Salvoldi, nella sua qualità, ha trasmesso alla Co.Vi.So.C. l’istanza di rateizzo concessa in pari data dalla Serit Sicilia Spa, sede Provinciale di Siracusa, dimostra ampiamente l’inosservanza del termine del 30 giugno 2011 per l’adempimento sopra meglio specificato. Quanto sopra ovviamente attesta e certifica l’inadempimento della società deferita rispetto a quanto previsto dal Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), il quale richiede espressamente il deposito presso la Co.Vi.So.C. dell’attestazione relativa all’avvenuto pagamento dei tributi “esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009”. Ad avviso della Commissione non ha pregio la tesi difensiva secondo cui il termine per il pagamento dei tributi, nel caso di specie, sarebbe stato differito al momento della notifica della cartella di pagamento relativa agli stessi tributi. Secondo il Legislatore federale si tratta, infatti, di due fattispecie distinte, come si ricava dalle espressioni usate al punto 5) lettera C) del C.U. n°. 158/A: “le Società devono altresì dichiarare l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2011”. In merito alle sanzioni da applicare la Commissione Disciplinare, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. La Commissione disciplinare infligge le seguenti sanzioni: a) al Sig. Luigi Salvoldi, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Siracusa Srl l’inibizione per mesi 6 (sei); b) alla Società US Siracusa Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel corso del campionato 2011/2012.
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