F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.31 del 27.10.2011 (133) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (all’epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), PATRIZIA BONOMELLI (all’epoca dei fatti, Amministratore delegato con poteri di rappresentanza Legale della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa • (nota n°. 2023/66pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.31 del 27.10.2011
(133) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (all’epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), PATRIZIA BONOMELLI (all’epoca dei fatti, Amministratore delegato con poteri di rappresentanza Legale della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa • (nota n°. 2023/66pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011).
Il deferimento
Con atto del 7/10/2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) Maurizio Soloni, all’epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della AC Montichiari Spa e la Sig.ra Patrizia Bonomelli, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato con poteri di Legale rappresentanza della AC Montichiari Spa, per rispondere entrambi della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3 del CGS, in relazione al titolo I, paragrafo III, lettera c., punto 7, del comunicato ufficiale n. 158/A del 29/4/2911, per non aver provveduto, entro il termine del 30/6/2011 al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 300.000,00; B) la AC Montichiari Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali pro-tempore. La AC Montichiari Spa, il Rag. Maurizio Soloni e la Sig.ra Patria Bonomelli, facevano pervenire, in data 21/10/2011, alla Commissione Disciplinare Nazionale una memoria difensiva, nella quale:
− confermano gli accertamenti svolti dalla COVISOC e dichiarano/riconoscono la responsabilità di quanto contestato anche ai fini dell’art. 24 CGS;
− evidenziano che la A.C. Montichiari Spa ha depositato la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 300.000,00, rilasciata in data 12/7/2011, in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico;
− il ricorso proposto al fine della ammissione al campiona professionistico di competenza stagione 2011/2012, attesa la integrazione della documentazione, è stato quindi accolto. L’atto di difesa conclude con la richiesta di “proscioglimento degli addebiti ad essi e con il deferimento ascritti, in subordine, chiedono che la sanzione venga determinata, tenuto conto della condotta, anche processuale, assunta (valutabile ai sensi dell’art. 24 CGS)”. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Soloni e Bonomelli, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Maurizio Soloni e Patrizia Bonomelli, a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Maurizio Soloni, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Sig.ra Patrizia Bonomelli, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per la Società AC Montichiari Spa. La Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la AC Montichiari Spa, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. E’ comparso per la suddetta Società l’Avv. Stefanelli, il quale si è rimesso alle decisioni della Commissione.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento della violazione contestata. Né vale a scriminare la condotta dell’incolpata, il fatto che la fidejussione bancaria sia stata presentata in data successiva alla scadenza del termine del 30.6.2011. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno per i Signori Maurizio Soloni e Patrizia Bonomelli. Infligge alla AC Montichiari Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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