F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.31 del 27.10.2011 (136) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALEA CARICO DI: GIOVANNI SPEZZAFERRI (all’epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl), Societá SF AVERSA NORMANNA Srl • (nota n°. 2030/64pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.31 del 27.10.2011
(136) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALEA CARICO DI: GIOVANNI SPEZZAFERRI (all’epoca dei fatti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl), Societá SF AVERSA NORMANNA Srl • (nota n°. 2030/64pf 11-12/SP/fc del 7.10.2011).
Con provvedimento del 7 ottobre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il Sig. Giovanni Spezzaferri, all’epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’articolo 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2011, al pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2009; b) la Società SF Aversa Normanna Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante pro tempore. Nei termini consentiti nessuna memoria difensiva è stata depositata dai soggetti deferiti. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni:
a) per il Sig. Giovanni Spezzaferri, all’epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl, l’inibizione per mesi 6 (sei);
b) per la Società SF Aversa Normanna Srl, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel corso del campionato 2011/2012. Per le parti deferite sono comparsi gli Avvocati Chiacchio e Cozzone, i quali hanno chiesto il proscioglimento delle medesime parti, depositando, senza l’opposizione della Procura, in quanto dalla stessa ritenuti ininfluenti, due documenti datati 30.6.2011 e 26.10.2011, entrambi provenienti dalla Serit Sicilia Spa.
Motivi della decisione
Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, la Commissione disciplinare rileva come il deferimento in questione sia fondato e, conseguentemente, debba essere accolto. Le circostanze contestate dalla Procura federale al Sig. Giovanni Spezzaferri, nella sua qualità, ed alla Società SF Aversa Normanna Srl sono ampiamente comprovate dalla documentazione versata in atti, peraltro non contestata dai soggetti deferiti, dalla quale si evince senza dubbio alcuno la circostanza per cui la Società deferita non ha provveduto, entro il termine essenziale del 30 giugno 2011, al pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2009, violando così il disposto di cui al Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011. Il documento (allegato n. 2 nel fascicolo d’ufficio), datato 5 luglio 2011, protocollo n. 2983, con il quale il Sig. Giovanni Spezzaferri, nella sua qualità, ha trasmesso alla Co.Vi.So.C. l’istanza di rateizzazione concessa in pari data dalla Equitalia di Caserta relativa all’anno di imposta 2009, dimostra in maniera inequivocabile come il termine del 30 giugno 2011 non sia stato osservato con riferimento agli adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 158/A. Quanto sopra ovviamente attesta e certifica l’inadempimento della società deferita rispetto a quanto previsto dal Titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 5), il quale richiede espressamente il deposito presso la Co.Vi.So.C. dell’attestazione relativa all’avvenuto pagamento dei tributi “esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009”. Ad avviso della Commissione non ha pregio la tesi difensiva secondo cui il termine per il pagamento dei tributi, nel caso di specie, sarebbe stato differito al momento della notifica della cartella di pagamento relativa agli stessi tributi. Secondo il Legislatore federale si tratta, infatti, di due fattispecie distinte, come si ricava dalle espressioni usate al punto 5) lettera C) del C.U. n°. 158/A: “le Società devono altresì dichiarare l’avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2011”. In merito alle sanzioni da applicare la Commissione disciplinare, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. P.Q.M.
La Commissione disciplinare infligge le seguenti sanzioni:
a) al Sig. Giovanni Spezzaferri, all’epoca dei fatti contestati Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società SF Aversa Normanna Srl, l’inibizione per mesi 6 (sei); b) alla Società SF Aversa Normanna Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel corso del campionato 2011 / 2012.
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