F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.32 del 27.10.2011 (537) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ATTILIO ROMERO, FRANCESCO CIMMINNELLI, SIMONE CIMMINNELLI e UMBERTO ROSA (Fallimento Società Torino Calcio Spa) • (nota n°. 8905/1336 pf 08-09/AM/ma del 19.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.32 del 27.10.2011
(537) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ATTILIO ROMERO, FRANCESCO CIMMINNELLI, SIMONE CIMMINNELLI e UMBERTO ROSA (Fallimento Società Torino Calcio Spa) • (nota n°. 8905/1336 pf 08-09/AM/ma del 19.5.2011).
Visti gli atti; Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 19 maggio 2011 nei confronti di:
Attilio Romero, per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 29 ottobre 2001 al 3 ottobre 2005, data di messa in liquidazione, la carica di Presidente del Consiglio d’Amministrazione (con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con poteri relativi agli aspetti finanziari ed economici) della Società Torino Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 426/05 del 17 novembre 2005; Francesco Cimminelli, per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 29 ottobre 2001 al 3 ottobre 2005, data di messa in liquidazione, la carica di Vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione (con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con poteri relativi agli aspetti finanziari ed economici) della Società Torino Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 426/05 del 17 novembre 2005; Simone Cimminelli, per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 29 ottobre 2001 al 3 ottobre 2005, data di messa in liquidazione, la carica di Vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione (anche con poteri per l'ordinaria amministrazione per l'area commerciale e il marketing) della Società Torino Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 426/05 del 17 novembre 2005; Umberto Rosa, per la violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto, dal 29 ottobre 2001 al 3 ottobre 2005, data di messa in liquidazione, la carica di vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione della Società Torino Calcio Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 426/05 del 17 novembre 2005. Rilevato che nessuno dei soggetti deferiti ha depositato memoria difensiva e che nessuno è comparso all’odierna udienza. Ascoltato il rappresentante della Procura federale Dott.ssa Serenella Rossano, la quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: • Attilio Romero: inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione; • Francesco Cimminelli: inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione; • Simone Cimminelli: inibizione per anni 3 (tre); • Umberto Rosa: inibizione per anni 2 (due). Accertato, in via preliminare, che in effetti il Torino Calcio Spa è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Torino con sentenza del 17 novembre 2005, n. 426. Rilevato che, alla luce dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale federale, vanno esaminate singolarmente tutte le posizioni dei soggetti deferiti coinvolti nel fallimento del Torino Calcio Spa. Ritenuto che da una attenta lettura degli atti del giudizio i maggiori responsabili del fallimento del Torino Calcio Spa appaiono il Sig. Attilio Romero, per lunghi anni Presidente
della Società, munito dei più ampi poteri ed il Sig. Francesco Cimminelli non solo vice presidente della Società, anch’esso munito dei più ampi poteri, ma anche titolare della SIS Srl, Società controllante al 99,95% il capitale sociale del Torino Calcio Spa, i quali, dunque, non solo hanno ricoperto per lungo tempo cariche rappresentative ed esercitato poteri gestionali della Società, con una presenza attiva che traspare da tutta la documentazione agli atti, ma sono anche i soggetti che hanno ritenuto di patteggiare la propria pena nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Torino per bancarotta documentale in data 17 gennaio 2008; Valutato che le posizioni dei Signori Simone Cimminelli e Umberto Rosa vanno diversamente valutate giacchè, pur rivestendo ruoli societari di rilievo, hanno esercitato poteri gestionali della Società di secondaria importanza, occupando ruoli subalterni rispetto ai Sig. Attilio Romero e Francesco Cimminelli; Acclarata, in ogni caso, la responsabilità di tutti i soggetti deferiti pur nella diversa gradualità delle sanzioni da irrogare nei loro confronti. Valutata la sussistenza di condizioni di particolare gravità nei comportamenti tenuti dai Signori Attilio Romero e Francesco Cimminelli questa Commissione ritiene di dover disporre nei loro confronti non solo la sanzione della inibizione per anni 5 ma anche la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi di quanto previsto dall’art.19, punto 3, CGS. P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
• Attilio Romero: inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
• Francesco Cimminelli: inibizione per anni 5 (cinque) e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; • Simone Cimminelli: inibizione per anni 2 (due); • Umberto Rosa: inibizione per anni 2 (due).
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