F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (505) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI ANTONIO PITTA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SS Tavolara Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SS TAVOLARA CALCIO Srl (nota n. 8742/644pf10- 11/AM/LG/mg del 17.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (505) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI ANTONIO PITTA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SS Tavolara Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SS TAVOLARA CALCIO Srl (nota n. 8742/644pf10- 11/AM/LG/mg del 17.5.2011). La Procura Federale in data 17 maggio 2011 ha deferito a questa Commissione il sig. Pitta Giovanni Antonio, presidente e legale rappresentante della società SS Tavolara Calcio srl e la società SS Tavolara Calcio srl per violazione quanto al primo dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai punti 3 e 4 lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 afferente gli adempimenti a carico delle società per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS stante l’addebito mosso al proprio legale rappresentante. Il deferimento di che trattasi ha tratto le mosse dalla segnalazione 20 dicembre 2010 della CO.VI.SO.D., inviata alla Procura Federale, a mezzo della quale si evidenziava che la predetta società non aveva depositato entro il termine del 9 luglio 2010 il verbale di conferimento dei poteri e la copia dello statuto, che l’elenco degli adempimenti pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 200/2010 prevedeva ai punti 3 e 4. La società deferita ha fatto pervenire a questa Commissione la nota difensiva 25 maggio 2011, con la quale ha dedotto che all’atto di iscrizione della squadra al Campionato Nazionale di Serie D 2010/2011 erano stati presentati alla Segreteria del Comitato Interregionale tutti i documenti richiesti, tra cui il verbale dell’assemblea del 9 luglio 2010 di nomina del consiglio direttivo della società e lo statuto della stessa, che non presentava alcuna modifica rispetto a quello già in possesso del Comitato Interregionale, per cui alcuna irregolarità poteva essere contestata alla deferita, tanto è vero che la CO.VI.SO.D. il 16 luglio 2010 le aveva comunicato che la domanda di iscrizione al campionato aveva dato esito positivo. Ha precisato la resistente che il verbale dell’assemblea era stato soltanto firmato dal presidente della società e non vidimato per conformità e che lo statuto della società non doveva essere presentato perché non aveva avuto alcuna modifica rispetto al precedente. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, che ha insistito per l’accoglimento del deferimento ed ha chiesto la sanzione della inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 30 (trenta) a carico del sig. Giovanni Antonio Pitta e l’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila//zerozero). La Commissione osserva quanto segue. Secondo quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale n. 200/2010 la domanda di iscrizione al campionato deve essere improrogabilmente presentata entro il 9 luglio 2010, mentre gli adempimenti indicati nei vari titoli dello stesso Comunicato possono essere integrati entro il termine perentorio delle ore 18.00 del 19 luglio 2010. Lo CO.VI.SO.D. entro la data del 16 luglio 2010, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche e dai Comitati regionali competenti, deve comunicare alle società l’esito della istruttoria, inviandone copia alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Comitato Interregionale ai fini della conoscenza. L’intervento della CO.VI.SO.D. afferente il controllo degli adempimenti è successivo a siffatta comunicazione ed ha natura diversa, ben potendo essere riscontrati eventuali inadempimenti, che non inficiano la precedente attestazione sulla tempestività della presentazione della domanda di iscrizione al campionato. Appare evidente che la società deferita abbia fatto riferimento alla prima comunicazione della CO.VI.SO.D., che non attiene al rispetto degli adempimenti, ma solo alla domanda di iscrizione nel senso che si è precisato. Nel merito il deferimento è fondato e dev’essere accolto. La società deferita, per sua stessa ammissione, non ha depositato né la copia del verbale dell’assemblea di attribuzione delle cariche sociali in forma vidimata per conformità dal presidente (adempimento n. 3), né la copia dello statuto sociale vigente (adempimento n. 4, la cui presentazione non ammette deroghe anche in mancanza di variazioni rispetto allo statuto precedente), sicchè vanno applicate le sanzioni richieste dalla Procura Federale, che appaiono eque quanto alla inibizione del deferito e conformi al punto 12 comma secondo del Comunicato Ufficiale n. 200/2010 quanto all’ammenda a carico della deferita (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento). P.Q.M. Infligge al sig. Giovanni Antonio Pitta l’inibizione di giorni 40 (quaranta) ed alla società SS Tavolara Calcio Srl l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it