F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (518) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GIANNATIEMPO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Atletico Nola 1925) E DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO NOLA (nota n. 8765/654pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (518) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GIANNATIEMPO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Atletico Nola 1925) E DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO NOLA (nota n. 8765/654pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011). La Procura Federale in data 17 maggio 2011 ha deferito a questa Commissione il sig. Luigi Giannatiempo, presidente e legale rappresentante della società ASD Atletico Nola 1925 e la società ASD Atletico Nola 1925 per violazione quanto al primo dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai punti 10 e 12 lettera A del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 afferente gli adempimenti a carico delle società per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS stante l’addebito mosso al proprio legale rappresentante. Il deferimento di che trattasi ha tratto le mosse dalla segnalazione 20 dicembre 2010 della CO.VI.SO.D., inviata alla Procura Federale, a mezzo della quale si evidenziava che la predetta società non aveva depositato entro il termine del 9 luglio 2010 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco e l’attestazione di insussistenza di posizioni debitorie verso la FIGC, le Leghe e le Società affiliate, che l’elenco degli adempimenti pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 200/2010 prevedeva ai punti 10 e 12. La società deferita non ha fatto pervenire a questa Commissione deduzioni difensive, né è comparsa alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento con le sanzioni della inibizione a carico del sig. Luigi Giannatiempo di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci), nonchè l’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila//zerozero) a carico della società ASD Atletico Nola 1925. Il Deferimento è fondato. Dalla documentazione in atti e più in particolare dalla nota della CO.VI.SO.D. del 20 dicembre 2010, che la società ASD Atletico Nola 1925 non ha contestato, risulta l’inadempimento della deferita in relazione ai punti 10 e 12 del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, consistito nell’inosservanza del termine delle ore 12.00 del 9 luglio 2010, stabilito per l’espletamento degli adempimenti, tra cui il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco (punto 10) e della attestazione di insussistenza di posizioni debitorie verso i soggetti sopra richiamati (punto 12). All’accoglimento del deferimento consegue l’applicazione delle sanzioni richieste, che appaiono eque in relazione alla posizione del sig. Luigi Giannatiempo e che rispondono al minimo della pena di cui al punto 12 comma secondo del Comunicato Ufficiale n. 200/2010 (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento). P.Q.M. Infligge al sig. Luigi Giannatiempo l’inibizione di giorni 40 (quaranta) ed alla società ASD Atletico Nola 1925 l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
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