F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (527) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LAPENNA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Rivoli) E DELLA SOCIETA’ ACD RIVOLI (nota n. 8794/667pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (527) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LAPENNA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Rivoli) E DELLA SOCIETA’ ACD RIVOLI (nota n. 8794/667pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011). La società ACD Rivoli partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D è stata deferita a questa Commissione Disciplinare per non aver adempiuto al punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti, recante l’elenco degli adempimenti a carico delle società per l’ammissione al Campionato nazionale Serie D stagione sportiva 2010/2011, mancando di depositare entro il termine del 9 luglio 2010 l’attestazione afferente il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza delle decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2010 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D., nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche. La Procura Federale, su segnalazione della CO.VI.SO.D datata 20 dicembre 2010, ha promosso il presente deferimento nei confronti del sig. Pietro Lapenna quale presidente della società ACD Rivoli, al quale ha contestato la violazione prevista all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione all’inadempimento di cui sopra, e della società ACD Rivoli, alla quale ha contestato la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per l’addebito mosso al proprio legale rappresentante. La società ACD Rivoli non ha fatto pervenire a questa Commissione deduzioni a difesa, né è comparsa alla odierna riunione, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento con la pena di mesi 1 (uno) di inibizione a carico del sig. Pietro Lapenna e l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) a carico della società ACD Rivoli. Il deferimento è fondato. Dalla documentazione in atti e più in particolare dalla nota della CO.VI.SO.D. del 20 dicembre 2010, che la società ACD Rivoli non ha contestato, risulta l’inadempimento della deferita in relazione al punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, consistito nell’inosservanza del termine delle ore 12.00 del 9 luglio 2010, stabilito per l’espletamento degli adempimenti, tra cui il deposito dell’attestazione di sistemazione delle pendenze verso i tesserati. All’accoglimento del deferimento consegue l’applicazione delle sanzioni richieste, che appaiono eque in relazione alla posizione del sig. Pietro Lapenna e che rispondono al minimo della pena di cui al punto 12 comma secondo del Comunicato Ufficiale n. 200/2010 (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento). P.Q.M. Infligge al sig. Pietro Lapenna l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla società ACD Rivoli l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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