F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (596) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENRICO ROSSI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Montevarchi Calcio Aquila 1902 Srl) E DELLA SOCIETA’ MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 Srl (nota n. 9187/634pf10- 11/LG/AM/mg del 30.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (596) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENRICO ROSSI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Montevarchi Calcio Aquila 1902 Srl) E DELLA SOCIETA’ MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 Srl (nota n. 9187/634pf10- 11/LG/AM/mg del 30.5.2011). rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Enrico Rossi, Presidente della Montevarchi Calcio Aqulia 1909 Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 7 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l’inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, per il deposito della visura camerale di cui al punto 7 del citato CU, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine sopra indicato, della visura camerale: rilevato che, alla riunione del 27 ottobre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Enrico Rossi della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società Montevarchi Aquila Calcio 1902 della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società Montevarchi Calcio Aquila 1909, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Enrico Rossi l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società Montevarchi Calcio Aquila 1909 Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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