F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (597) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO RADENZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Modica Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD MODICA CALCIO (nota n. 9183/632pf10-11/LG/AM/mg del 30.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033 del 28 Ottobre 2011 (597) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO RADENZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Modica Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD MODICA CALCIO (nota n. 9183/632pf10-11/LG/AM/mg del 30.5.2011). rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Riccardo Radenza, Presidente della ASD Modica Calcio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 3 del CU 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l’inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, per il deposito del verbale di conferimento poteri di cui al punto 3 del suddetto comunicato, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato del suddetto documento; rilevato che, alla riunione del 27 ottobre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Riccardo Radenza, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla ASD Modica Calcio della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno richiesto il proscioglimento contestando l’addebito loro ascritto, sostenendo che lo statuto depositato nel rispetto dei termini prevedeva anche l’indicazione delle cariche sociali; rilevato che detto statuto non risulta allegato alle memorie difensive inviate dai deferiti, che pertanto non forniscono alcuna prova documentale di quanto asserito; rilevato altresì che l’inosservanza contestata (punto 3 del su richiamato CU n° 200 del 2010), prevede il deposito del verbale dell’assemblea dei soci, con la relativa attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2010/2011, vidimata dal Presidente dell’Associazione Sportiva; quanto detto è richiesto come adempimento autonomo e differenziato, rispetto al deposito dello statuto (punto 4 del su richiamato CU n. 200 del 2010) ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della ASD Modica Calcio, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Riccardo Radenza l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Modica Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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