COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Insubria Calcio Campionato Allievi Provinciali Girone B Gara del 24-09-2011 tra Insubria / Luino C.U. n. 9 della delegazione di Milano datato 29-09-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Insubria Calcio Campionato Allievi Provinciali Girone B Gara del 24-09-2011 tra Insubria / Luino C.U. n. 9 della delegazione di Milano datato 29-09-2011 La società INSUBRIA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato l'ammenda di Euro 500,00 per comportamenti discriminatori anche a sfondo razziale lamentando che la sanzione comminata dal GS è eccessiva in relazione alla gravità del comportamento contestato. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva che l'entità della sanzione comminata dal GS è da ritenersi congrua e rispettosa degli abituali criteri di giudizio adottata da questa Commissione in applicazione anche ai principi di equità. Pertanto merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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