COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1) BORDONI MARIO, Presidente dell’A.C. Albosaggia Ponchiera A.S.D.; 2) TOPPI MARCO, Presidente dell’U.S.D. Pontese; 3) PEDROLI ANDREA, Presidente del C.S. Vittuone; 4) MOSTACCHI ORIANO, Presidente del Sondrio Calcio S.R.L.; 5) BASSI UGO, Presidente dell’U.S.D. Mariano Calcio; 6) DI MAIOLO ANTONIO, Presidente del G.S. Di Lipomo S.S.D.; 7) CAIMI ANTONIO, Presidente dell’A.S.D. G.S.O. Castello Vighizzolo; 8) BELLO ENRICO, Presidente del G.S. Libertas S. Bartolomeo la sua posizione verrà giudicata quanto prima; 9) LO GRASSO ROBERTO, Presidente dell’A.S. Fiammamonza Dilettante; per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonchè dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento al disposto di cui al paragrafo 9-3, lettera b (pag. 127) del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2009-10, per aver fatto partecipare una o più squadre delle rispettive Società al torneo “Como Champions Cup”, disputatosi dal 2 al 4 Aprile 2010 su alcuni campi di gioco della Regione Lombardia, sebbene lo stesso non fosse stato autorizzato dalla F.I.G.C.; 10) GATTI PIETRO, Responsabile del Settore Giovanile dell’A.C. Albosaggia Ponchiera; 11) FORLIN LISIGNOLI ROMANO, Segretario dell’U.S.D. Pontese; 12) ALBANESE ACHILLE, Vice Presidente e responsabile organizzativo del C.S. Vittuone; 13) MATARRESE VITO MARIO, Segretario del Sondrio Calcio S.R.L.; 14) BERNARDI MAURO, Direttore Generale de1l’U.S.D. Mariano Calcio; 15) FUMAGALLI GIORGIO, Responsabile del Settore Giovanile dell’U.S D. Mariano Calcio; 16) BERETTA ALBERTO, Segretario del G.S. Di Lipomo S.S.D.; 17) BETTIO GIOVANNI, Vice Presidente dell’A.S.D. G.S.O. Castello Vighizzolo; 18) BIANCHI EMANUELA , Segretaria dell’A.S.D. G.S.O. Castello Vighizzolo; 19) MOLTENI ERNESTO, Responsabile del Settore Giovanile dell’A.S.D. G.S.O. Castello Vighizzolo; 20) CANALI BRIGIDA, Segretaria del G.S. Libertas S. Bartolomeo; per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento al disposto di cui al paragrafo 9-3, lettera b (pag. 127) del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2009-10, per aver concorso a far partecipare una o più squadre delle rispettive Società al torneo “Como Champions Cup”, disputatosi dal 2 al 4 Aprile 2010 su alcuni campi di gioco della Regione Lombardia, sebbene lo stesso non fosse stato autorizzato dalla F.I.G.C.; 21) ZIZZA MATTEO, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Sondrio per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 40, comma 2, del Regolamento A.I.A. con riferimento al comma 4, lettera a) del medesimo articolo del Regolamento A.I.A, per aver arbitrato tre gare del torneo “Corno Champions Cup”, disputatosi dal 2 al 4 Aprile 2010 su alcuni campi di gioco della Regione Lombardia, sebbene lo stesso non fosse stato autorizzato dalla F.I.G.C.; 22) la Società A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA A.S.D.; 23) la Società U.S.D. PONTESE; 24) la Società C.S. VITTUONE; 25) la Società SONDRIO CALCIO S.R.L. ; 26) la Società U.S.D. MARIANO CALCIO; 27) la Società G.S. DI LIPOMO S.S.D.; 28) la Società A.S.D. G.S.O. CASTELLO VIGHIZZOLO; 29) la Società G.S. LIBERTAS S. BARTOLOMEO; 30) la Società A.S. FIAMMAMONZA DILETTANTE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto contestato ai loro rispettivi Presidenti e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto contestato agli altri rispettivi tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 20/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1) BORDONI MARIO, Presidente dell'A.C. Albosaggia Ponchiera A.S.D.; 2) TOPPI MARCO, Presidente dell'U.S.D. Pontese; 3) PEDROLI ANDREA, Presidente del C.S. Vittuone; 4) MOSTACCHI ORIANO, Presidente del Sondrio Calcio S.R.L.; 5) BASSI UGO, Presidente dell'U.S.D. Mariano Calcio; 6) DI MAIOLO ANTONIO, Presidente del G.S. Di Lipomo S.S.D.; 7) CAIMI ANTONIO, Presidente dell'A.S.D. G.S.O. Castello Vighizzolo; 8) BELLO ENRICO, Presidente del G.S. Libertas S. Bartolomeo la sua posizione verrà giudicata quanto prima; 9) LO GRASSO ROBERTO, Presidente dell'A.S. Fiammamonza Dilettante; per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonchè dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento al disposto di cui al paragrafo 9-3, lettera b (pag. 127) del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2009-10, per aver fatto partecipare una o più squadre delle rispettive Società al torneo "Como Champions Cup", disputatosi dal 2 al 4 Aprile 2010 su alcuni campi di gioco della Regione Lombardia, sebbene lo stesso non fosse stato autorizzato dalla F.I.G.C.; 10) GATTI PIETRO, Responsabile del Settore Giovanile dell’A.C. Albosaggia Ponchiera; 11) FORLIN LISIGNOLI ROMANO, Segretario dell'U.S.D. Pontese; 12) ALBANESE ACHILLE, Vice Presidente e responsabile organizzativo del C.S. Vittuone; 13) MATARRESE VITO MARIO, Segretario del Sondrio Calcio S.R.L.; 14) BERNARDI MAURO, Direttore Generale de1l'U.S.D. Mariano Calcio; 15) FUMAGALLI GIORGIO, Responsabile del Settore Giovanile dell'U.S D. Mariano Calcio; 16) BERETTA ALBERTO, Segretario del G.S. Di Lipomo S.S.D.; 17) BETTIO GIOVANNI, Vice Presidente dell’A.S.D. G.S.O. Castello Vighizzolo; 18) BIANCHI EMANUELA , Segretaria dell'A.S.D. G.S.O. Castello Vighizzolo; 19) MOLTENI ERNESTO, Responsabile del Settore Giovanile dell'A.S.D. G.S.O. Castello Vighizzolo; 20) CANALI BRIGIDA, Segretaria del G.S. Libertas S. Bartolomeo; per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento al disposto di cui al paragrafo 9-3, lettera b (pag. 127) del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2009-10, per aver concorso a far partecipare una o più squadre delle rispettive Società al torneo "Como Champions Cup", disputatosi dal 2 al 4 Aprile 2010 su alcuni campi di gioco della Regione Lombardia, sebbene lo stesso non fosse stato autorizzato dalla F.I.G.C.; 21) ZIZZA MATTEO, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Sondrio per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 40, comma 2, del Regolamento A.I.A. con riferimento al comma 4, lettera a) del medesimo articolo del Regolamento A.I.A, per aver arbitrato tre gare del torneo "Corno Champions Cup", disputatosi dal 2 al 4 Aprile 2010 su alcuni campi di gioco della Regione Lombardia, sebbene lo stesso non fosse stato autorizzato dalla F.I.G.C.; 22) la Società A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA A.S.D.; 23) la Società U.S.D. PONTESE; 24) la Società C.S. VITTUONE; 25) la Società SONDRIO CALCIO S.R.L. ; 26) la Società U.S.D. MARIANO CALCIO; 27) la Società G.S. DI LIPOMO S.S.D.; 28) la Società A.S.D. G.S.O. CASTELLO VIGHIZZOLO; 29) la Società G.S. LIBERTAS S. BARTOLOMEO; 30) la Società A.S. FIAMMAMONZA DILETTANTE, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto contestato ai loro rispettivi Presidenti e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto contestato agli altri rispettivi tesserati. Con provvedimento dell’1 agosto 2011 il Procuratore Federale, - letta la relazione del Collaboratore della Procura Federale, Dott. Andrea Lucarelli del 25 Novembre 2010 in ordine alle risultanze delle indagini effettuate: Rilevato che: - è stata accertata la partecipazione al torneo "Como Champions Cup" di squadre di appartenenza delle Società A.C. Albosaggia Ponchiera A.S.D., U.S.D. Pontese, C.S. Vittuone, Sondrio Calcio S.R.L. e G.S. Di Lipomo S.S.D. per espressa ammissione fattane dai rispettivi tesserati che, a discarico delle Società rappresentate, hanno addotto giustificazioni diverse la cui rilevanza potrà esser eventualmente valutata in sede di quantificazione della sanzione; - ad analoga conclusione, circa la partecipazione al torneo, devesi giungere per la Società A.S. Fiammamonza Dilettante il cui nominativo risulta sui calendari di gara della manifestazione e la cui presenza non risulta in alcun modo smentita; - certa è anche la presenza al torneo, con ben tre compagini, da parte dell' U.S.D. Mariano Calcio il cui Direttore Generale, Sig. Mauro Bernardi, ha dichiarato esplicitamente di aver fatto prendere parte le squadre sotto falso nome poiché avvertito dell'irregolarità del torneo dalla delegazione Provinciale di Como; - non può altresì dubitarsi della partecipazione alla manifestazione in oggetto delle compagini allestite dall'A.S.D. G.S.O. Castello Vighizzolo e dal G.S. Libertas S. Bartolomeo sebbene i tesserati ascoltati da quest'ufficio abbiano tentato di smentire detta partecipazione sostenendo di aver vietato detta partecipazione ai propri calciatori ma di non poter escludere che taluni di essi vi abbiano partecipato con squadre schierate con altri nominativi quali "S. Giuseppe" con riferimento alla prima e "Oratorio S. Bartolomeo" con riferimento alla seconda; - le tesi sostenute dal1'A.S.D. G.S.O. Castello Vighizzolo e dal G.S. Libertas S. Bartolomeo sono smentite, esplicitamente per la prima e implicitamente per la seconda, dalla documentazione fornita all'ufficio dal Sig. Rolando Falcone, Vice Presidente della Società Cacciatori delle Alpi, rappresentata da uno scambio di e-mail tra il Presidente di quest'ultima Società e il Sig. Fabio Bellenghi, General Manager della Dream Team Italy, dal quale risulta che a fronte della titubanza del Presidente Gridavilla ad iscriversi al torneo in quanto avvertito della sua irregolarità dalla Delegazione provinciale di Como, il Bellenghi non ha esitato a consigliare l'iscrizione della squadra con altro nome fornendo "il cellulare della Signora Manuela .... Responsabile della Società GSO Castello che parteciperanno al Torneo con 2 squadre . . . il nome di S. Giuseppe. In questo modo non andranno incontro a nessuna sanzione . . .. Nel corso della giornata di domani la farò contattare anche dal Sig. Mauro Bernardi - Team Manager del Mariano Calcio (che, guarda caso, ha iscritto tre squadre con nome di fantasia, n.d.r.) ..." (all. 207); - è altresì accertata la responsabilità del Sig. Matteo Zizza, A.E. della Sezione A.I.A. di Sondrio, la cui posizione andrà valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce della collaborazione prestata all’Ufficio; - il Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2009-10, al paragrafo 9-3, lettera b (pag. 127) così testualmente recita: "Tutte le Società affilate alla FIGC, che partecipano a Tornei non autorizzati, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari,"; deferiva avanti Questa Commissione i sig.ri BORDONI MARIO, TOPPI MARCO, PEDROLI ANDREA, MOSTACCHI ORIANO, BASSI UGO, DI MAIOLO ANTONIO, CAIMI ANTONIO, LO GRASSO ROBERTO, GATTI PIETRO, FORLIN LISIGNOLI ROMANO, MATARRESE VITO MARIO, ALBANESE ACHILLE, BERNARDI MAURO, FUMAGALLI GIORGIO, BERETTA ALBERTO, BETTIO GIOVANNI, BIANCHI EMANUELA, MOLTENI ERNESTO, CANALI BRIGIDA, ZIZZA MATTEO, nonchè le Società A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA A.S.D., U.S.D. PONTESE, C.S. VITTUONE, SONDRIO CALCIO S.R.L., U.S.D. MARIANO CALCIO, G.S. DI LIPOMO S.S.D., A.S.D. G.S.O. CASTELLO VIGHIZZOLO, G.S. LIBERTAS S. BARTOLOMEO, A.S. FIAMMAMONZA DILETTANTE per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, lette le memorie dei deferiti, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i signori TOPPI MARCO, FORLIN LISIGNOLI ROMANO e con la società U.S.D. PONTESE, con i signori CAIMI ANTONIO, BETTIO GIOVANNI, BIANCHI EMANUELA, MOLTENI ERNESTO e con la società A.S.D. G.S.O. CASTELLO VIGHIZZOLO, con i sig.ri MOSTACCHI ORIANO, MATARRESE VITO MARIO e con la società SONDRIO CALCIO S.R.L., con i signori BERETTA ALBERTO e con la società G.S. DI LIPOMO S.S.D., con i signori FUMAGALLI GIORGIO, BERNARDI MAURO, BASSI UGO e con la società U.S.D. MARIANO CALCIO, preso altresì atto che i suddetti deferiti hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’Art. 23 C.G.S. e che il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure: - per TOPPI MARCO e FORLIN LISIGNOLI ROMANO 40 giorni di inibizione; - per la società U.S.D. PONTESE 200,00 Euro di ammenda; - per CAIMI ANTONIO BETTIO GIOVANNI, BIANCHI EMANUELA e MOLTENI ERNESTO tre mesi di inibizione; - per la società A.S.D. G.S.O. CASTELLO VIGHIZZOLO 500,00 Euro di ammenda; - per MOSTACCHI ORIANO e MATARRESE VITO MARIO 40 giorni di inibizione; - per la società SONDRIO CALCIO S.R.L. 200,00 Euro di ammenda; - per BERETTA ALBERTO due mesi di inibizione; - per la società G.S. DI LIPOMO S.S.D. 400,00 Euro di ammenda; - per FUMAGALLI GIORGIO, BERNARDI MAURO tre mesi di inibizione; - per BASSI UGO 40 giorni di inibizione; - per la società U.S.D. MARIANO CALCIO 500,00 Euro di ammenda; preso altresì atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti BORDONI MARIO, GATTI PIETRO, A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA A.S.D., PEDROLI ANDREA, ALBANESE ACHILLE, C.S. VITTUONE (ora ASD CALCIO CORBETTA VITTUONE), DI MAIOLO ANTONIO, CANALI BRIGIDA, G.S. LIBERTAS S. BARTOLOMEO, LO GRASSO ROBERTO, A.S. FIAMMAMONZA DILETTANTE e ZIZZA MATTEO per le violazioni delle norme indicate nel deferimento, chiedeva - per LO GRASSO ROBERTO, BORDONI MARIO e GATTI PIETRO due mesi di inibizione; - per A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA A.S.D. 300,00 Euro di ammenda; - per PEDROLI ANDREA ed ALBANESE ACHILLE tre mesi di inibizione; - per C.S. VITTUONE (ora ASD CALCIO CORBETTA VITTUONE) 300,00 Euro di ammenda; - per DI MAIOLO ANTONIO, e CANALI BRIGIDA quattro mesi di inibizione; - per G.S. LIBERTAS S. BARTOLOMEO 600,00 Euro di ammenda; - per A.S. FIAMMAMONZA DILETTANTE 300,00 Euro di ammenda; - per ZIZZA MATTEO 6 mesi di sospensione. osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti applica - per TOPPI MARCO e FORLIN LISIGNOLI ROMANO 40 giorni di inibizione; - per la società U.S.D. PONTESE 200,00 Euro di ammenda; - per CAIMI ANTONIO, BETTIO GIOVANNI, BIANCHI EMANUELA e MOLTENI ERNESTO tre mesi di inibizione; - per la società A.S.D. G.S.O. CASTELLO VIGHIZZOLO 500,00 Euro di ammenda; - per MOSTACCHI ORIANO e MATARRESE VITO MARIO 40 giorni di inibizione; - per la società SONDRIO CALCIO S.R.L. 200,00 Euro di ammenda; - per BERETTA ALBERTO due mesi di inibizione; - per la società G.S. DI LIPOMO S.S.D. 400,00 Euro di ammenda; - per FUMAGALLI GIORGIO e BERNARDI MAURO tre mesi di inibizione; - per BASSI UGO 40 giorni di inibizione; - per la società U.S.D. MARIANO CALCIO 500,00 Euro di ammenda; Dagli atti di indagine svolti dalla Procura Federale e dai documenti depositati nel presente giudizio emerge altresì inequivocabilmente che il torneo "Como Champions Cup", disputatosi dal 2 al 4 Aprile 2010 su alcuni campi di gioco della Regione Lombardia, sebbene lo stesso non fosse stato autorizzato dalla F.I.G.C. e che i deferiti si sono attivati a far partecipare una o più squadre delle rispettive Società al suddetto norneo nei termini di cui al deferimento. Tale comportamento integra la violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento al disposto di cui al paragrafo 9-3, lettera b (pag. 127) del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2009-10, con conseguente responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto contestato ai loro rispettivi Presidenti e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto contestato agli altri rispettivi tesserati delle società deferite. Anche il comportamento tenuto dall’arbitro del torneo ZIZZA MATTEO integra la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’Art. 1 del C.G.S., oltre che alle disposizioni del regolamento A.I.A. (Art. 40, commi 2 e 4 lettera a). Le sanzioni chiede dal rappresentante della Procura devono quindi ritenersi accoglibili in relazione alla gravità del comportamento tenuto dai deferiti e comprovato nel presente giudizio. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara la responsabilità dei signori BORDONI MARIO, GATTI PIETRO, PEDROLI ANDREA, ALBANESE ACHILLE, DI MAIOLO ANTONIO, CANALI BRIGIDA, LO GRASSO ROBERTO e per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento al disposto di cui al paragrafo 9-3, lettera b (pag. 127) del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione Sportiva 2009-10, e delle società A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA A.S.D., C.S. VITTUONE (ora ASD CALCIO CORBETTA VITTUONE) G.S. LIBERTAS S. BARTOLOMEO A.S. FIAMMAMONZA DILETTANTE per la violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto contestato ai loro rispettivi Presidenti e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per quanto contestato agli altri rispettivi tesserati e del sig. ZIZZA MATTEO per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell'art. 40, comma 2, del Regolamento A.I.A. con riferimento al comma 4, lettera a) del medesimo articolo del Regolamento A.I.A e per l’effetto commina - ai sig.ri LO GRASSO ROBERTO, BORDONI MARIO e GATTI PIETRO due mesi di inibizione; - all’A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA A.S.D. 300,00 Euro di ammenda; - ai sig.ri PEDROLI ANDREA ed ALBANESE ACHILLE tre mesi di inibizione; - alla C.S. VITTUONE (ora ASD CALCIO CORBETTA VITTUONE) 300,00 Euro di ammenda; - ai sig.ri DI MAIOLO ANTONIO e CANALI BRIGIDA quattro mesi di inibizione; - alla G.S. LIBERTAS S. BARTOLOMEO 600,00 Euro di ammenda; - all’A.S. FIAMMAMONZA DILETTANTE 300,00 Euro di ammenda; - al sig. ZIZZA MATTEO 6 mesi di squalifica.
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