COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 27/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1) BELOTTI Giambattista Stefano, Presidente della A.S.D VIRTUS FRANCIACORTA 1909 per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma I C.G.S. anche in relazione agli artt. 39, 100 e 106 NOIF per aver consentito al calciatore minorenne, cat. Giovanissimi Eccellenza ’96, MONGODI Andrea Emilio, tesserato, per la Stagione Sportiva 2010-1011, per la U.S. CALCIO CARAVAGGESE, di partecipare, nel periodo febbraio-marzo 2011. agli allenamenti ed a due gare, valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali Gir. A – Stagione Sportiva 2010-2011, della A.S.D. VIRTUS FRANCIACORTA 1909; 2) MONGODI Andrea Emilio, calciatore minorenne tesserato, all’epoca dei fatti, per la U.S. CALCIO CARAVAGGESE per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma I C.G.S. anche in relazione agli artt.39, 92, 100 e 106 NOIF per aver preso parte nel periodo febbraio/marzo 2011, benché tesserato, per la Stagione Sportiva 2010-2011, per la U.S. CALCIO CARAVAGGESE, agli allenamenti ed a due gare, valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali Gir. A – Stagione Sportiva 2010-2011, della A.S.D. VIRTUS FRANCIACORTA 1909; 3) A.S.D. VIRTUS FRANCIACORTA 1909 per rispondere a titolo di responsabilità ex art. 4 comma 1, per gli illeciti disciplinari ascritti al suo Presidente.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 27/10/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale a carico di: 1) BELOTTI Giambattista Stefano, Presidente della A.S.D VIRTUS FRANCIACORTA 1909 per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma I C.G.S. anche in relazione agli artt. 39, 100 e 106 NOIF per aver consentito al calciatore minorenne, cat. Giovanissimi Eccellenza '96, MONGODI Andrea Emilio, tesserato, per la Stagione Sportiva 2010-1011, per la U.S. CALCIO CARAVAGGESE, di partecipare, nel periodo febbraio-marzo 2011. agli allenamenti ed a due gare, valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali Gir. A - Stagione Sportiva 2010-2011, della A.S.D. VIRTUS FRANCIACORTA 1909; 2) MONGODI Andrea Emilio, calciatore minorenne tesserato, all'epoca dei fatti, per la U.S. CALCIO CARAVAGGESE per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma I C.G.S. anche in relazione agli artt.39, 92, 100 e 106 NOIF per aver preso parte nel periodo febbraio/marzo 2011, benché tesserato, per la Stagione Sportiva 2010-2011, per la U.S. CALCIO CARAVAGGESE, agli allenamenti ed a due gare, valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali Gir. A - Stagione Sportiva 2010-2011, della A.S.D. VIRTUS FRANCIACORTA 1909; 3) A.S.D. VIRTUS FRANCIACORTA 1909 per rispondere a titolo di responsabilità ex art. 4 comma 1, per gli illeciti disciplinari ascritti al suo Presidente. Con provvedimento del 19 SETTEMBRE 2011 il Procuratore Federale, - letta la relazione del Collaboratore della Procura Federale, Avv. Stefano Bisignano del 16 GIUGNO 2011 in ordine alle risultanze delle indagini effettuate: Rilevato che: • nel corso dell'audizione, svolta in sede d'indagine, sia del calciatore minorenne MONGODI Andrea Emilio che del Presidente della A.S.D. VIRTUS FRANCIACORTA 1909, Sig. BELOTTI Giambattista Stefano, entrambi hanno pienamente ammesso, in lealtà e spirito collaborativo, che, effettivamente, a partire da febbraio/marzo 2011, il Sig.MONGODI Andrea Emilio, nonostante fosse ancora tesserato per la U.S. CALCIO CARAVAGGESE SRL, ha preso parte non solo agli allenamenti con la squadra della A.S.D. VIRTUS FRANCIACORTA 1909, ma, pure, a due gare, nelle fila di detta società sportiva, valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali Gir. A (Chiari - Virtus Franciacorta del 06.03.11; ACSI Aquila - Virtus Franciacorta del 19.03.11) • detta condotta era stata tenuta, a detta dei tesserati in questione e dei genitori del Sig.MONGODI Andrea Emilio, sulla scorta delle rassicurazioni verbali ricevute dal Sig. Pesenti, responsabile del Settore Giovanile della U.S. CALCIO CARAVAGGESE SRL in ordine allo svincolo del calciatore minorenne in questione; deferiva avanti Questa Commissione i sig.ri BELOTTI Giambattista Stefano e MONGODI Andrea Emilio, nonchè la società A.S.D. VIRTUS FRANCIACORTA 1909 per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, lette le memorie dei deferiti, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i deferiti, preso altresì atto che i suddetti deferiti hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’Art. 23 C.G.S. e che il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure: - per BELOTTI Giambattista Stefano inibizione di due mesi; - per MONGODI Andrea Emilio, squalifica per una giornata; - per A.S.D. VIRTUS FRANCIACORTA 1909 Euro 300,00 di ammenda; osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti applica - a BELOTTI Giambattista Stefano inibizione di due mesi; - a MONGODI Andrea Emilio, squalifica per una giornata; - alla A.S.D. VIRTUS FRANCIACORTA 1909 Euro 300,00 di ammenda;
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