COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/09/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI BOSI PADILHA TAYLINE E TAMBURRINI PAOLO, DELL’A.S.D. PORTOS C/5 E DELLA S.S.D. FUTSAL PRECI.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/09/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI BOSI PADILHA TAYLINE E TAMBURRINI PAOLO, DELL’A.S.D. PORTOS C/5 E DELLA S.S.D. FUTSAL PRECI.
Con provvedimento del 22 luglio 2011 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere:
1. BOSI PADILHA TAYLINE, calciatrice all’epoca dei fatti tesserata per la S.S.D. Futsal Preci, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, del citato Cgs, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Portos C5 mentre era ancora tesserata per la S.S.D. Futsal Preci;
2. TAMBURRINI PAOLO, presidente dell’A.S.D. Portos C5, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, del citato Cgs, per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento della calciatrice TAYLINE BOSI PADILHA benché quest’ultima fosse già tesserata per altra società;
3. l’A.S.D. PORTOS C5, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs per le condotte ascritte al suo presidente;
4. la S.S.D. FUTSAL PRECI, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Cgs per le condotte ascritte alla sua calciatrice.
Con nota del 5 agosto 2011 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Nei termini di rito, l’A.S.D. Portos C5 ed il presidente Tamburrini Paolo, facevano pervenire una memoria difensiva chiedendo, in via principale, il proscioglimento da ogni addebito; in subordine, il minimo della pena.
Deducevano i ridetti deferiti l’insussistenza delle contestate violazioni, in particolare, la ferma e giustificata convinzione da parte della medesima società e della calciatrice, che quest’ultima fosse stata regolarmente e tempestivamente tesserata; e comunque, l’evidente assenza di dolo o colpa grave nelle condotte loro contestate.
Perveniva altresì una missiva su carta intestata della S.S.D. Futsal Preci, priva tuttavia di sottoscrizione.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e, per i deferiti, Tamburrini Paolo personalmente, Bosi Padilha Tayline e l’A.S.D. Portos C5 giusta procura speciale conferita al loro difensore.
All’inizio dell’odierna riunione, il Tamburrini Paolo, la calciatrice Bosi Padilha Tayline e l’A.S.D. Portos C5, quest’ultimi a mezzo del loro difensore, hanno formulato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del Cgs, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.
In proposito, la Commissione ha rigettato l’istanza formulata dalla calciatrice Bosi Padilha Tayline, ritenendo non congrua la sanzione indicata; ha, viceversa, accolto quelle avanzate da Tamburrini Paolo e dall’A.S.D. Portos C5, adottando la seguente
ORDINANZA
“Visto il provvedimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. disposto in data 22 luglio 2011, mediante il quale veniva richiesto il deferimento, tra gli altri, di:
- TAMBURRINI PAOLO, presidente dell’A.S.D. Portos C5, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, del citato Cgs, per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento della calciatrice TAYLINE BOSI PADILHA benché quest’ultima fosse già tesserata per altra società;
- l’A.S.D. PORTOS C5, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs per le condotte ascritte al suo presidente;
- rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 Cgs, così determinata:
Tamburrini Paolo: pena base inibizione per mesi tre, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi due;
A.S.D. Portos C5: pena base ammenda di € 500,00, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 340,00;
- considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
- visto l’art. 23, comma 1, Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
- visto l’art. 23, comma 2, Cgs secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
- considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua,
P.Q.M.
la Commissione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- TAMBURRINI PAOLO: inibizione per mesi due;
- A.S.D. PORTOS C5: ammenda di € 340,00 (trecentoquaranta/00)”.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
Veniva altresì disposta la prosecuzione del procedimento relativamente alla posizione degli altri deferiti.
Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di irrogazione delle sanzioni come da verbale di udienza.
Il difensore della calciatrice Bosi Padilha Tayline deduceva la buona fede della sua assistita, rimettendosi a giustizia per il resto.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE
• letti gli atti del procedimento;
• ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e dei deferiti presenti;
• ritenute integrate le fattispecie di responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro ascritti, di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente;
• ritenuta provata la responsabilità disciplinare in capo ai ridetti deferiti, in ordine ai fatti contestati, in quanto la condotta dei tesserati in oggetto costituisce una palese violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, del citato Cgs.
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica ai deferiti le seguenti sanzioni:
a) squalifica per mesi sei alla calciatrice BOSI PADILHA TAYLINE;
b) ammenda di € 150,00 alla S.S.D. FUTSAL PRECI.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/09/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI BOSI PADILHA TAYLINE E TAMBURRINI PAOLO, DELL’A.S.D. PORTOS C/5 E DELLA S.S.D. FUTSAL PRECI."