F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 04 Novembre 2011 (673) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CORDA (Dirigente del S.G. all’epoca dei fatti della Società Legnano Srl), ALBERTO MARCANDELLI (Calciatore attualmente tesserato per la Società FC Rhodense) ANTONIO DI BARI (Amministratore Unico Società Calcio Como Srl), MARINO NAGNI (Segretario con delega rappr. Società FC Rhodense), MONICA CALDARONE IN PELLINI (Segretario Società ASD Cistellum Calcio e collaboratrice all’epoca dei fatti Società Legnano Srl), CRISTINA MORELLI (Segretario Delegazione Distrettuale Legnano), GIUSEPPE BARETTI (Vice Presidente Vicario C.R. Lombardia) Società LEGNANO Srl e CALCIO COMO Srl e FC RHODENSE • (nota n. 10462/1395pf09- 10/AM/ma del 30.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 04 Novembre 2011 (673) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CORDA (Dirigente del S.G. all’epoca dei fatti della Società Legnano Srl), ALBERTO MARCANDELLI (Calciatore attualmente tesserato per la Società FC Rhodense) ANTONIO DI BARI (Amministratore Unico Società Calcio Como Srl), MARINO NAGNI (Segretario con delega rappr. Società FC Rhodense), MONICA CALDARONE IN PELLINI (Segretario Società ASD Cistellum Calcio e collaboratrice all’epoca dei fatti Società Legnano Srl), CRISTINA MORELLI (Segretario Delegazione Distrettuale Legnano), GIUSEPPE BARETTI (Vice Presidente Vicario C.R. Lombardia) Società LEGNANO Srl e CALCIO COMO Srl e FC RHODENSE • (nota n. 10462/1395pf09- 10/AM/ma del 30.6.2011). Con provvedimento del 30.6.2011 la Procura federale ha deferito: • i Signori Corda Roberto, dirigente all'epoca dei fatti dell'AC Legnano con delega di rappresentanza per il settore giovanile e Marcandelli Alberto, calciatore attualmente tesserato per la FC Rhodense per rispondere, ciascuno: a) della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. art. 103 bis NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto l'accordo di risoluzione del prestito del calciatore Marcandelli con modalità diverse da quelle prescritte, così come meglio descritto nella parte motiva. b) della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver concorso a formare la irregolare richiesta di trasferimento dal Legnano AC alla FC Rhodense del calciatore Marcandelli, risultante ancora vincolato con il Calcio Como; • il Sig. Di Bari Antonio, Amministratore unico del Calcio Como Srl per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. art. 103 bis NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto l'accordo di risoluzione del prestito del calciatore Marcandelli con modalità diverse da quelle prescritte. • il Sig. Nagni Marino, Segretario con delega di rappresentanza della FC Rhodense, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver concorso a formare la irregolare richiesta di trasferimento dal Legnano AC alla FC Rhodense del calciatore Marcandelli, risultante ancora vincolato con il Calcio Como; • la Sig.ra Caldarone Monica in Pellini, Segretario tesserato dell'ASD Cistellum e collaboratrice all'epoca dei fatti del Legnano AC senza vincolo di tesseramento, con funzioni di segretario per il settore giovanile, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, anche in relazione all'art. 10 comma 2 CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver attestato fittiziamente, anche attraverso le comunicazioni 25.2 e 2.3.2010 inviate alla Lega Pro, il deposito, in data 22 gennaio 2010, dell'accordo di risoluzione del prestito Marcandelli presso la Delegazione Distrettuale di Legnano e per aver inoltre utilizzato, a tal fine, l'originale del documento con il timbro irregolarmente apposto, nonchè per aver richiesto ed ottenuto dal Vice Presidente Vicario del CR Lombardia l'apposizione postuma del correlato timbro di presa in carico, così come meglio descritto nella parte motiva. • la Sig.ra Morelli Cristina, Segretario della Delegazione Distrettuale di Legnano, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, anche in relazione all'art. 10 comma 2 CGS ed all'art. 10 commi 1 e 2 NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonchè di rettitudine sportiva e morale, per aver fittiziamente attestato, anche mediante la nota 5.3.10 alla Lega Pro, l'avvenuto deposito, in data 22 gennaio 2010, dell'accordo di risoluzione del prestito Marcandelli presso la Delegazione Distrettuale di Legnano nonchè il successivo inoltro al CR Lombardia il 2-3 febbraio seguente, così come meglio descritto nella parte motiva. • il Sig. Baretti Giuseppe, Vice Presidente Vicario del CR Lombardia, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, anche in relazione all'art. 10 comma 2 CGS ed all'art. 10 commi 1 e 2 NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonchè di rettitudine sportiva e morale, per aver effettuato l'apposizione postuma del timbro di presa in carico, datata 23.1.10, della risoluzione in questione, da parte del CR Lombardia, e per aver trasmesso tale documento alla Lega Pro con nota 19.03.2010 attestandone fittiziamente la provenienza, così come meglio descritto nella parte motiva. • la Società AC Legnano Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo dirigente con delega di rappresentanza per il settore giovanile, nonchè alla Sig.ra Caldarone Monica in Pellini ex art. 1 comma 5 del CGS; • la Società Calcio Como Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Legale rappresentante ed al suo tesserato. • la Società FC Rhodense, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, in conseguenza della violazioni ascritta al suo al segretario con delega di rappresentanza. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giuseppe Baretti personalmente e la Sig.ra Cristina Morelli a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Baretti personalmente e la Sig.ra Cristina Morelli a mezzo del proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Baretti, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Sig.ra Cristina Morelli, sanzione dell’inibizione di mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 6 (sei)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Giuseppe Baretti; ▪ inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig.ra Cristina Morelli; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. La Commissione disciplinare nazionale, visto l‘atto di deferimento, preso atto che la convocazione dei soggetti deferiti per la riunione odierna non si è potuta perfezionare per i Signori Corda, Caldarone e per la Società Legnano Calcio Srl, risultando tali parti deferite sconosciute rispetto all’indirizzo risultante dalla notificazione degli atti da parte della Procura federale; non essendosi pertanto instaurato correttamente il necessario contraddittorio e tenendo conto dell’inscindibilità di tutte le posizioni del deferimento, dispone trasmettersi gli atti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza.
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