F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 04 Novembre 2011 (638) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO BONANINI (Agente Calciatori), STEFANO CALZETTA, MARCO MANNONI, GABRIELE STAGNARO, GIANMARIA BENEDETTI (Calciatori tesserati per Società ASD Real Valdivara), Società RIVASAMBA HCA • (nota n. 9824/199pf10-11/AM/ma del 15.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 04 Novembre 2011 (638) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO BONANINI (Agente Calciatori), STEFANO CALZETTA, MARCO MANNONI, GABRIELE STAGNARO, GIANMARIA BENEDETTI (Calciatori tesserati per Società ASD Real Valdivara), Società RIVASAMBA HCA • (nota n. 9824/199pf10-11/AM/ma del 15.6.2011). La Commissione, letti gli atti relativi ai deferimenti disposti dalla Procura federale a carico di: • Bonanini Marco, perché nella qualità di Agente di calciatori, in violazione dell’art. 1 CGS con riferimento all’art. 3 comma 1 art. 16 comma 1 e art. 19 comma 3 Reg. F.I.G.C. Agenti calciatori, organizzava, unitamente ai tecnici Rosi Pierangelo e Lertora Gianmaria, anche a mezzo fax, per conto della ASD Rivasamba, il “provino” del 26.06.2010 in Sestri Levante, presso l’impianto sportivo della ASD Rivasamba, omettendo ogni necessaria vigilanza e consentendo che vi partecipassero calciatori sprovvisti di regolare nulla-osta rilasciato dalle rispettive Società di appartenenza; ed inoltre, pere aver contattato, qualificandosi come procuratore, il giovane calciatore dilettante Piazza Cristopher, (presente al provino del 26.6.2010), proponendogli ed attivandosi per far effettuare al giovane un provino presso Società professionistica Livorno Calcio; • i calciatori Calzetta Stefano, Mannoni Marco, Stagnaro Gabriele e Benedetti Gianmaria, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, per aver sostenuto, in data 26.06.2010 in costanza di tesseramento con la Società Real Valdivara, in Sestri Levante presso gli impianti sportivi della Società Rivasamba HCA, un “provino” in assenza del necessario nulla-osta da parte della Società di appartenenza; • la Società ASD Rivasamba HCA per violazione dell’art. 4 comma 2 CGS a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti addebitati ai dirigenti Rosi Pierangelo e Ameri Simone, separatamente deferiti innanzi alla Commissione del settore tecnico; osserva, la Società ASD Real Valdivara, con lettera in data 2 luglio 2010, segnalava al Presidente del Comitato Regionale e al Presidente del Comitato Provinciale che, in data 26.6.2010, il Sig. Lertora Gianmaria (tesserato quale allenatore per la stagione 2009-2010 per la Società Foce Vara), aveva convocato alcuni loro tesserati per farli partecipare a un “provino” organizzato presso gli impianti sportivi della Società Rivasamba, e che del fatto la Società non era stata resa edotta, né tantomeno era stato richiesto per i suddetti calciatori, il necessario nulla-osta. La Procura federale, investita del caso, svolgeva accurate indagini, ed in particolare convocava i Sig.ri Lupi Massimo e Ferrari Paolo, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Società ASD Real Valdivara, i quali nel confermare il contenuto della nota inviata al Comitato Regionale e Provinciale in data 2.7.2010, precisavano di esser venuti a conoscenza solo il giorno 27.06, che alcuni giocatori tesserati per la loro Società erano stati convocati dal Sig. Lertora Gianamria, perché effettuassero un “provino” presso gli impianti sportivi della Società Rivasamba. Sentiti tutti i soggetti interessati alla vicenda, rimaneva accertato quanto segue: il giorno 26 giugno, presso gli impianti sportivi della Società Rivasamba, si era tenuta una riunione sportiva alla quale avevano partecipato numerosi giovani calciatori provenienti da Società liguri e non; che, nel corso di tale riunione, organizzata da personale tecnico riconducibile alla Società ospite, (Rosi ed Ameri), erano stati visionati, da osservatori non meglio identificati, nel corso di una partita, calciatori provenienti da Società diverse; per alcuni giocatori partecipanti alla riunione non era stato richiesto i prescritto nulla-osta alla Società di appartenenza, né da parte della Società organizzatrice né da parte degli stessi atleti; è stato altresì acclarato che la manifestazione sportiva era stata organizzata dalla ASD Rivasamba, e che alcuni giovani calciatori tesserati con la Società ASD Valdivara erano stati contattati ed invitati a partecipare alla riunione sportiva dal Sig. Lertora Gianmaria, allenatore della ASD Foce Vara 1998; è stata accertata la presenza nel corso della manifestazione del Sig. Bonanini Marco, agente di calciatori, il cui ruolo tuttavia, non è risultato ben definito; è ancora emerso che non tutti i calciatori partecipanti alla manifestazione sportiva erano in possesso del prescritto nulla-osta rilasciato dalle Società di appartenenza, in quanto non richiesto dalla Società organizzatrice, né dagli organizzatori o promotori della riunione; è rimasto, infine, acclarato che il Bonanini Marco, titolare di licenza per agenti di calciatori aveva contattato il giovane calciatore dilettante tesserato per la USD Canaletto Sepor, Piazza Cristopher, proponendo ed attivandosi presso la Società professionistica Livorno Calcio, per far ottenere al calciatore un “provino” senza peraltro esser munito di incarico scritto. Alla luce di tali risultanze, la Procura disponeva il deferimento oggetto del presente giudizio. Motivi della decisione Tutti i soggetti coinvolti nella vicenda di cui la Procura federale ha chiesto il deferimento sono stati ampiamente sentiti e ciascuno, ad eccezione di Bonanini, ha ammesso le proprie responsabilità; responsabilità che peraltro emergono con assoluta chiarezza dai fatti e dal contesto dichiarativo. Invero nei confronti di Bonanini non appaiono elementi significativi per ritenere che al di là della mera presenza egli abbia svolto una qualche attività nell’ambito della manifestazione sportiva. Lo stesso Lertora ha precisato che il Bonanini, suo buon amico, era stato invitato solo come osservatore e non con incarichi specifici. D’altro canto nessuno dei calciatori sentiti ha dichiarato di conoscere il Bonanini né tanto meno di aver avuto contatti o richieste da questi. Al contrario, risulta provata la responsabilità del Bonanini, in ordine all’attività da questi svolta nei confronti del giovane Piazza Cristopher, al quale Bonanini telefonò per proporgli un provino con il Livorno Calcio e con il quale si incontrò in occasione del provino stesso tenutosi presso la struttura sportiva della Società del Livorno senza peraltro aver ricevuto alcun incarico scritto. Tale attività è da ritenersi sufficiente ad integrare la violazione dell’art. 16 del Regolamento Agenti dei calciatori. Sanzione equa appare quella di € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda e la sospensione dell’attività di agente per la durata di mesi 1 (uno). Quanto alla posizione dei calciatori Calzetta Stefano, Mannoni Marco, Stagnaro Gabriele e Benedetti Gianmaria, la loro responsabilità non può revocarsi in dubbio atteso che essi stessi hanno ammesso di essersi recati alla riunione presso gli impianti della Rivasamba senza peraltro richiedere il prescritto nulla-osta alla Società ASD Real Valdivara presso la quale erano tesserati. Sanzione equa appare quella di giorni uno di squalifica per ciascun calciatore. La responsabilità della ASD Rivasamba è provata dall’attività svolta dai suoi dirigenti Rosi e Moreni. Sanzione equa appare quella di € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda. P.Q.M. Ritiene fondato il deferimento di Bonanini Marco, limitatamente all’attività da questi svolta in favore di Piazza Christopher e per l’effetto infligge al medesimo mesi uno di sospensione dall’attività di agente ed € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda. Ritiene altresì fondato il deferimento dei calciatori Calzetta Stefano, Mannoni Marco, Stagnaro Gabriele e Benedetti Gianmaria, ai quali infligge la sanzione di gg. 1 (uno) di squalifica in gare ufficiali. Fondato infine il deferimento della Società ASD Rivasamba alla quale infligge la sanzione di € 1.000,00 (€ mille/00) d’ammenda.
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