COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.24 del 04311.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 17 Stagione Sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Pistoia Nord Santomato avverso la squalifica fino al 6/11/2011 inflitta dal G.S.T. al giocatore Zamponi Gerardo (C.U. n. 14 del 5/10/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.24 del 04311.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 17 Stagione Sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Pistoia Nord Santomato avverso la squalifica fino al 6/11/2011 inflitta dal G.S.T. al giocatore Zamponi Gerardo (C.U. n. 14 del 5/10/2011). Con rituale e tempestivo gravame il Gruppo Sportivo Pistoia Nord Santomato adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe e così motivata: “Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, alla notifica offendeva il D.G. reiterando offese e minacce anche a fine partita”. Il reclamo si riferisce a quanto avvenuto durante la partita casalinga disputatasi in data 1/10/2011 contro l'Associazione Sportiva Dilettantistica TCA 1973. L'impugnante contesta la dinamica dei fatti per come riportata nel rapporto arbitrale evidenziando l’atteggiamento ostile e scorretto tenuto da un avversario che avrebbe precedentemente colpito il proprio giocatore con una gomitata al volto cagionandogli conseguenze fisiche (rottura di un dente e forte emorragia). Successivamente lo Zamponi avrebbe commesso un semplice fallo di giuoco, assolutamente non violento (l'avversario sarebbe rimesto in piedi), venendo però immediatamente sanzionato con il cartellino rosso. Al termine della gara il giocatore, ritenendo di non essere stato adeguatamente tutelato dalla direzione arbitrale, avrebbe espresso le sue perplessità al D.G. sottolineando i due diversi metodi di giudizio applicati. La società, sottolineando la totale ed assoluta inesistenza del gesto violento così per come descritto nel rapporto di gara e la giovane età del giocatore, conclude per la riduzione della squalifica irrogata considerata eccessiva per i fatti dedotti, anche in considerazione di un comportamento provocatorio tenuto dall'avversario e delle conseguenze prodotte (attestate da certificato medico), a fronte dell'inesistenza di danni per la condotta sanzionata. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Nel supplemento arbitrale - documento espressamente richiesto da questa C.D.T. - cui le Carte Federali conferiscono valore privilegiato, il D.G. smentisce la ricostruzione fornita non confermando il particolare atteggiamento aggressivo lamentato da parte dell'avversario. Passando al merito il D.G. precisa invece che lo Zamponi “Colpiva volontariamente, con un calcio da dietro, la caviglia di un avversario dopo che questi si era già spossessato del pallone.”. Il giocatore poi, alla notifica del provvedimento disciplinare assunto, avrebbe tenuto la condotta aggressiva ed offensiva dettagliata anche nell'originario rapporto. Tale comportamento appare decisamente distante da quello ipotizzato nel reclamo che argina il gesto violento ad un limitatissimo contatto seguito poi da civili richieste di spiegazioni. Pur apparendo possibile che l'arbitro possa non aver visto il gesto scorretto di un avversario (in effetti Zamponi avrebbe fin dall'inizio rivendicato il motivo che animava le sue proteste) i fatti posti alla base della sanzione applicata dal G.S.T. appaiono direttamente percepiti dal D.G. e si pongono certamente al di fuori delle regole del giuoco corretto e della civile protesta. La dinamica, consistita nel gesto violento contro l'avversario e nelle successive, reiterate, offese e minacce di condimento, contribuisce a far ritenere corretta la misura della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure, anche sotto il profilo della sua quantificazione. Occorre infatti ricordare che, esclusivamente per quanto concerne il gesto violento, l'art. 19 comma 4 così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: […] b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. Ovviamente a ciò deve essere aggiunta la squalifica per la condotta irriguardosa e minacciosa assunta in diverse occasioni. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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