COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 07/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA CAMPITELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTIA – CAMPITELLO DISPUTATA IL 18.09.2011 A BASTIA UMBRA – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.27 DEL 21 SETTEMBRE 2011, PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA CALCIATORE CEGLIA PAOLO PER TRE GARE. INIBIZIONE AL MASSAGGIATORE VINCIONI DAVID FINO AL 21 NOVEMBRE 2011.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 07/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA CAMPITELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTIA - CAMPITELLO DISPUTATA IL 18.09.2011 A BASTIA UMBRA - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.27 DEL 21 SETTEMBRE 2011, PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA CALCIATORE CEGLIA PAOLO PER TRE GARE. INIBIZIONE AL MASSAGGIATORE VINCIONI DAVID FINO AL 21 NOVEMBRE 2011. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 6 ottobre 2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva il reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione delle sanzioni ai loro tesserati. Alla udienza era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante AIA. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla audizione del direttore di gara, e dagli atti in possesso dell’Ufficio, emerge incontrovertibilmente che il calciatore Paolo Ceglia, contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante, si è reso protagonista del gesto addebitatogli dopo aver ricevuto la notifica della espulsione. Ciò premesso, congrua e commisurata ai fatti contestati appare la sanzione inflitta al medesimo da parte del Giudice Sportivo. Circa la posizione del massaggiatore Vincioni Davide, la deposizione dell’arbitro ha evidenziato che il predetto si è reso protagonista di un atteggiamento fortemente protestatario e offensivo, senza che ciò potesse assumere i connotati di una minaccia. Tali circostanze inducono quindi questa Commissione a limitare la sanzione come in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo: a) CONFERMA A CARICO DEL CALCIATORE CEGLIA PAOLO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. b) RIDUCE LA INIBIZIONE A CARICO DEL MASSAGGIATORE VINCIONI DAVIDE AL 21 OTTOBRE 2011- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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