COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 07/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD ANGELANA 1930 IN RIFERIMENTO ALLA GARA GUALDO – ANGELANA DISPUTATA IL 18.09.2011 A GUALDO TADINO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.27 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA 21.09.2011, PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE POLZONI LUCA PER TRE GIORNATE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 07/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD ANGELANA 1930 IN RIFERIMENTO ALLA GARA GUALDO - ANGELANA DISPUTATA IL 18.09.2011 A GUALDO TADINO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.27 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA 21.09.2011, PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE POLZONI LUCA PER TRE GIORNATE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 6 ottobre 2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva il reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione al loro tesserato. Alla udienza era presente l’assistente dell’arbitro Orsini Aldo, assistito dal rappresentante AIA Tatangelo Alberto. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel corso dell’audizione, l’assistente dell’arbitro ha confermato che il calciatore Polzoni, a palla lontana, colpiva con un violento pugno al petto un avversario, facendolo cadere a terra, senza tuttavia procurargli danni fisici tanto che il colpo subito non gli impediva di portare a termine la gara. La Commissione ritiene che l’episodio descritto meriti adeguata sanzione, e che la squalifica inflitta dal G.S. sia congrua, commisurata al comportamento tenuto dal calciatore, e quindi meritevole di integrale conferma. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, confermando le decisioni adottate dal G.S. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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