COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 21/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA FICULLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA FICULLESE – FABRO DISPUTATA IL 11.09.2011 A FABRO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.30 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 15/09/2011, PUBBLICATO IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PAGNOTTA MASSIMILIANO FINO AL 31/12/2012. HA

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 21/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA FICULLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA FICULLESE - FABRO DISPUTATA IL 11.09.2011 A FABRO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.30 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 15/09/2011, PUBBLICATO IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PAGNOTTA MASSIMILIANO FINO AL 31/12/2012. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20 ottobre 2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva il reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione al loro tesserato. Alla udienza era presente l’arbitro, assistito dal rappresentante AIA Tatangelo Alberto. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara si evince chiaramente l’atteggiamento tenuto dal calciatore Pagnotta Massimiliano nei confronti del direttore di gara al momento in cui quest’ultimo comunicava all’atleta il provvedimento della sua espulsione per doppia ammonizione. Nell’avvicinarsi istintivamente all’arbitro per chiedere spiegazioni il calciatore Pagnotta appoggiava il suo piede su quello del direttore di gara senza procurare nessun danno o dolore; protestava altresì per l’espulsione in modo irriguardoso e con parole dal tenore offensivo e minaccioso. Il tutto si concludeva in un unico contesto senza conseguenze. Pur biasimando il comportamento del calciatore Pagnotta Massimiliano, a parere di questa Commissione la squalifica può essere contenuta fino al 30/11/2011. P.Q.M. La Commissione Disciplinare in parziale accoglimento del reclamo: RIDUCE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PAGNOTTA MASSIMILIANO FINO AL 30/11/2011. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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