COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 21/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA FICULLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA FICULLESE – FABRO DISPUTATA IL 11.09.2011 A FABRO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.30 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 15/09/2011, PUBBLICATO IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PAGNOTTA MASSIMILIANO FINO AL 31/12/2012. HA
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 21/10/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA FICULLESE IN RIFERIMENTO ALLA
GARA FICULLESE - FABRO DISPUTATA IL 11.09.2011 A FABRO - AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.30 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA IN DATA 15/09/2011, PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER LA SQUALIFICA AL CALCIATORE PAGNOTTA MASSIMILIANO FINO AL 31/12/2012.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 20 ottobre 2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva il reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della
sanzione al loro tesserato.
Alla udienza era presente l’arbitro, assistito dal rappresentante AIA Tatangelo Alberto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti ufficiali di gara si evince chiaramente l’atteggiamento tenuto dal calciatore Pagnotta
Massimiliano nei confronti del direttore di gara al momento in cui quest’ultimo comunicava all’atleta
il provvedimento della sua espulsione per doppia ammonizione. Nell’avvicinarsi istintivamente
all’arbitro per chiedere spiegazioni il calciatore Pagnotta appoggiava il suo piede su quello del
direttore di gara senza procurare nessun danno o dolore; protestava altresì per l’espulsione in
modo irriguardoso e con parole dal tenore offensivo e minaccioso. Il tutto si concludeva in un unico
contesto senza conseguenze.
Pur biasimando il comportamento del calciatore Pagnotta Massimiliano, a parere di questa
Commissione la squalifica può essere contenuta fino al 30/11/2011.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare in parziale accoglimento del reclamo:
RIDUCE LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PAGNOTTA
MASSIMILIANO FINO AL 30/11/2011.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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