COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 21 Settembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. UNION AZZURRATRECENTA Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 19 del 7/9/2011 – Ammenda € 500,00 a carico della Società; Squalifica per tre giornate giocatore Zilli Jacopo– Trofeo Regione Veneto – Società di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 21 Settembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. UNION AZZURRATRECENTA Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 19 del 7/9/2011 – Ammenda € 500,00 a carico della Società; Squalifica per tre giornate giocatore Zilli Jacopo– Trofeo Regione Veneto – Società di Promozione La Società A.C. Union Azzurratrecenta ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 19 del 7/9/2011 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni : - Ammenda di € 500,00 a carico della Società : “ per frasi discriminatorie rivolte all’assistente arbitrale durante il secondo tempo (art. 11 CGS)”: - Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Zilli Jacopo : “per reiterate offese all’arbitro al termine del primo tempo”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Union Azzurratrecenta; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì l’assistente arbitrale interessato che ha confermato che le frasi razziste pronunciate nei suoi confronti provenivano da un gruppo di persone certamente individuabile come appartenente all’Union Azzurratrecenta, in quanto le offese erano contestuali a provvedimenti tecnici (segnalazioni di fuori gioco) assunte contro l’Union Azzurratrecenta. Constatato che eventuali interventi di dirigenti dell’Union Azzurratrecenta, diretti a impedire la prosecuzione di tale condotta da parte del pubblico, non sono stati individuati dalla terna arbitrale e, comunque, qualora ci fossero stati non hanno sortito gli effetti desiderati, poiché le offese sono proseguite per tutto il 2° tempo; sentito inoltre il direttore di gara per le vie brevi, quest’ultimo ha confermato che le offese proferite dal calciatore Zilli Jacopo erano inequivocabilmente indirizzate nei suoi confronti, in quanto precedute da considerazioni di carattere tecnico per decisioni da lui assunte durante l’arco della gara; valutato, alla luce di quanto sopra, che le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di prime cure risultano congrue in relazione agli episodi descritti; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.C. Union Azzurratrecenta; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società Union Azzurratrecenta; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zilli Jacopo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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