COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 05 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. RICORSO A.C.D. POVEGLIANO VERONESE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 21/9/2011 – Applicazione art. 17/5 CGS gara Gabetti Valeggio-Povegliano VR dell’11/9/2011; Ammenda di € 60,00: Una giornata ulteriore di squalifica calciatore Zabberoni Mattia, Inibizione sino al 3/10/2011 Dal Santo Flavio Dirigente accompagnatore – Camp. 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 05 Ottobre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. RICORSO A.C.D. POVEGLIANO VERONESE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 23 del 21/9/2011 – Applicazione art. 17/5 CGS gara Gabetti Valeggio-Povegliano VR dell’11/9/2011; Ammenda di € 60,00: Una giornata ulteriore di squalifica calciatore Zabberoni Mattia, Inibizione sino al 3/10/2011 Dal Santo Flavio Dirigente accompagnatore – Camp. 2^ Categoria La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame il ricorso proposto dalla Società A.C.D. Povegliano Veronese riguardanti i provvedimenti disciplinari in epigrafe e lo dichiara inammissibile per i seguenti motivi : - il ricorso non é stato sottoscritto (cfr. art. 33, comma 5 C.G.S.); - non risulta essere stata allegata l’attestazione di avvenuto invio di copia del ricorso alla Società controparte (cfr. art. 46,5° comma C.G.S.); - il ricorso é stato inoltrato oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale sono state rese note le sanzioni impugnate (cfr. art. 46, comma 4 C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile l’opposizione presentata dalla Società Povegliano Veronese e, conseguentemente conferma i seguenti provvedimenti disciplinari adottati dal G.S. di primo grado :; - sanzione sportiva della perdita della gara dell’11/9/2011 Gabetti Valeggio – Povegliano Veronese, omologata con il risultato di 3-0 (applicazione art. 17, comma 5 del C.G.S.); - ammenda di € 60,00.- a carico della Società; una giornata ulteriore di squalifica a carico del calciatore Zabberoni Mattia,: - inibizione sino al 3/10/2011 a carico del Dirigente accompagnatore Dal Santo Flavio. Dispone infine l’addebito della tassa reclamo non versata.
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